Una recente ordinanza del Tribunale di Bari, sulla scia di precedenti pronunce di altri giudici di merito, ha riconosciuto l’applicabilità all’ente dell’istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova, previsto dall’art. 168-bis c.p., una misura che estingue il reato dopo un periodo di riabilitazione dell’imputato. Si tratta di un orientamento minoritario, che applica analogicamente all’ente la misura prevista per le persone fisiche, dal momento che la ratio di rieducare l’imputato tramite il reinserimento nella società civile sarebbe applicabile anche all’ente, che riacquista fiducia con il reinserimento nella società civile.
Tribunale penale di Bari, sez. I, ordinanza del 22 giugno 2022