La Corte Costituzionale si è recentemente pronunciata sulla questione relativa al rapporto tra l’art. 649 c.p.p., che prevede il divieto di un doppio giudizio (cd. “ne bis in idem”), e il procedimento amministrativo.
Il Tribunale di Verona, considerando che “l‘art. 649 c.p.p. vieta di sottoporre ad un secondo giudizio una persona già assolta o condannata in un altro procedimento penale, ma non esclude che l’imputato possa essere giudicato per un fatto per cui sia già stato sanzionato in via amministrativa”, aveva chiesto alla Consulta di verificare se, in quest’ultimo caso, la sottoposizione ad un processo violasse il principio del ne bis in idem.
La Corte Costituzionale ha ritenuto fondata la questione, dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art. 649 c.p.p. nella parte in cui non prevede che “il giudice pronunci il proscioglimento o il non luogo a procedere nei confronti di un imputato per un delitto in materia di diritto d’autore che, in relazione allo stesso fatto, sia già stato sottoposto a un procedimento amministrativo di carattere punitivo, ormai definitivamente concluso”.
Secondo la Consulta, non può essere intrapreso o proseguito un processo penale a carico di una persona già sanzionata in sede amministrativa per la medesima violazione dei diritti d’autore.
Corte Costituzionale, sentenza del 16 giugno 2022, n. 149