Indice
In primo piano
Legge di conversione del Decreto Crescita: incentivi fiscali per i sottoscrittori di ELTIF ed introduzione delle SIS
Nell’ambito delle misure finalizzate alla crescita del Paese, è stata prevista, inter alia:
- l’esenzione dall’imposta sui rendimenti (a determinate condizioni) e da quella di successione per gli investimenti in ELTIF (Fondi di investimento europei a lungo termine chiusi, dedicati alle PMI, di cui almeno il 70% deve essere investito in azioni e obbligazioni di società non finanziarie non quotate oppure, se quotate, con una capitalizzazione inferiore a 500 milioni di euro) effettuati nel 2020 e detenuti per almeno 5 anni verso PMI italiane o aventi stabile organizzazione in Italia;
- l’introduzione della società di investimento semplice (c.d. “SIS”) costituita in forma di SICAF, che (a) può investire esclusivamente in start-up non quotate in fase di sperimentazione, costituzione o avvio dell’attività, e (b) essere costituita con un capitale sociale fino a 25 milioni di Euro, raccolto tra investitori professionali ovvero tramite business angels; e
- una disciplina che rende fiscalmente neutrali le operazioni realizzate tramite le c.d. società-veicolo d’appoggio per valorizzare i beni posti a garanzia dei crediti deteriorati di intermediari finanziari e bancari.
Incentivi fiscali all’investimento in start-up e PMI innovative
È stato recentemente pubblicato il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze sulle modalità di attuazione degli incentivi fiscali all’investimento in start-up e PMI innovative. In particolare, viene stabilita un’aliquota unica del 30% per gli investimenti nel capitale di rischio di start-up innovative. Tale incentivo fiscale è esteso, a determinate condizioni, anche agli investimenti in PMI innovative con non più di 250 dipendenti ed un fatturato inferiore ai 50 milioni di Euro o un attivo patrimoniale inferiore a 43 milioni di Euro. In ogni caso, la suddetta disciplina troverà applicazione in relazione agli investimenti effettuati nei periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016.
Diritto societario/Contrattualistica
Presentazione della Relazione annuale AGCM per il 2018
Il 2 luglio 2019 il Presidente dell’AGCM (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) ha presentato la Relazione annuale sull’attività svolta nel 2018, ricordando i vantaggi che potrebbero derivare dalla libera concorrenza per la crescita economica e la produttività dell’Italia e denunciando altresì l’emersione di distorsioni e asimmetrie competitive all’interno del Mercato Unico Europeo. Nello specifico, sono stati sottolineati gli effetti negativi della concorrenza fiscale sleale nell’UE e, in ambito bancario, si è evidenziato come alcuni Stati Membri (tra cui l’Italia) siano stati penalizzati dalla diffusione di orientamenti interpretativi della Commissione europea sugli aiuti di Stato, successivamente sconfessati dalla Corte di Giustizia UE (v. news a pag. 14, infra). Inoltre, il Presidente ha fatto cenno all’indagine conoscitiva sui Big Data avviata dall’Autorità di concerto con l’AGCOM (Autorità Garante per le comunicazioni) ed il Garante per la privacy (v. news a pag. 28, infra).
Relazione annuale. Presentazione del Presidente dell’AGCM del 2 Luglio 2019.
Pubblicata la Direttiva UE sulla ristrutturazione e sull’insolvenza
È entrata recentemente in vigore la Direttiva europea sulla ristrutturazione e sull’insolvenza, che stabilisce norme in materia di:
- quadri di ristrutturazione preventiva, al fine di impedire l’insolvenza del debitore;
- procedure che portano all’esdebitazione dell’imprenditore insolvente; e
- misure per aumentare l’efficienza delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione.
L’obiettivo è garantire alle imprese sane, ma che versano in condizioni di difficoltà finanziaria, di continuare ad operare. Il termine di recepimento nella legislazione nazionale degli Stati membri è fissato per il 17 luglio 2021.
Decreto “Sblocca Cantieri”: nuove soglie per la nomina obbligatoria dell’organo di controllo o del revisore nelle S.r.l.
Il Decreto introduce, intera alia, disposizioni urgenti per i contratti pubblici, gli interventi infrastrutturali e l’attività edilizia. In sede di conversione in legge, sono state apportate diverse modifiche al testo originario del D. L. c.d. “Sblocca Cantieri”, tra cui l’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore nelle S.r.l., che scatta anche nel caso in cui la S.r.l in questione abbia, per due esercizi consecutivi:
- attivi o ricavi pari a quattro milioni di euro; e
- venti dipendenti occupati, in media, durante ciascun esercizio sociale.
La cessazione dell’obbligo viene, invece, ricollegata al mancato superamento delle suddette soglie per almeno tre esercizi consecutivi.
Poteri-doveri dell’amministratore non esecutivo e violazione dell’obbligo di gestione conservativa del patrimonio sociale
E’ responsabile l’amministratore privo di deleghe che, violando l’obbligo di diligenza, non abbia rilevato i segnali della gestione illecita della società da parte dell’amministratore delegato. Infatti, il primo è destinatario di un vero e proprio obbligo di condotta, essendo obbligato non solo a valutare, sulla base delle informazioni ricevute dall’a.d., l’andamento della gestione societaria, ma anche a sollecitare chiarimenti e/o informazioni mancanti.
Inoltre, la violazione del potere-dovere degli amministratori di compiere atti di gestione conservativa del patrimonio, al verificarsi di una causa di scioglimento di una società di capitali, deriva non solo dal compimento di azioni dannose per il patrimonio sociale, ma anche dall’omissione di atti necessari alla conservazione dell’integrità patrimoniale delle società.
Corte d’Appello di Milano, sentenza n. 2513 del 10 giugno 2019.
L’allocazione del rischio nel leasing finanziario
In tema di leasing finanziario, la clausola contrattuale che pone a carico dell’utilizzatore il rischio del furto del bene oggetto del contratto non ha carattere vessatorio, in quanto si limita a regolare la responsabilità per la perdita del bene stesso in conformità alla disciplina prevista per la vendita a rate con riserva di proprietà. Inoltre, tale clausola, non avendo funzione risarcitoria, non è qualificabile come clausola penale, essendo volta esclusivamente ad allocare (a carico dell’utilizzatore) il rischio da perdita del bene per fatto allo stesso non imputabile e non presupponendo alcun inadempimento.
Cassazione Civile, Sez. III, sentenza n. 13956 del 23 maggio 2019.
Finanziamenti dei soci postergati anche durante la vita della società
Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori, non solo quando si apre un concorso formale tra i creditori sociali, ma anche durante la vita della società. Quest’ultima, infatti, non può rimborsare il socio in presenza di una situazione di difficoltà economico-finanziaria, sussistente sia quando è stato concesso il finanziamento sia quando è stata avanzata la richiesta di rimborso. È dovere dell’organo amministrativo verificare l’esistenza di tale squilibrio dell’indebitamento. Il giudice competente dovrà, quindi, rigettare la domanda di rimborso del finanziamento qualora il suddetto squilibrio persista al momento della decisione.
Cassazione Civile, Sez. I, sentenza n. 12994 del 15 maggio 2019.
Nullità della clausola di indicizzazione ancorata all’Euribor nel contratto di mutuo
La clausola di indicizzazione del tasso di interesse nel contratto di mutuo è nulla per contrarietà a norme imperative e all’ordine pubblico economico, nel caso in cui l’elemento di etero-integrazione sia il parametro Euribor rilevato nel periodo intercorrente tra il 29 settembre 2005 ed il 30 maggio 2008, e sanzionato dalla Commissione Europea. Tale nullità è altresì rilevabile d’ufficio, perché posta a protezione di interessi fondamentali, tra cui il corretto funzionamento del mercato e l’uguaglianza tra i contraenti.
Tribunale di Pescara, sentenza n. 577 del 28 marzo 2019.
Diritto bancario
Modalità con cui la Banca d’Italia si conforma agli orientamenti e alle raccomandazioni delle ESAs
La Banca d’Italia (“BdI”) ha reso note le modalità che intende seguire per conformarsi, in tutto o in parte, agli orientamenti e alle raccomandazioni delle ESAs (European Supervisory Authorities), ovvero le Autorità di Vigilanza sui mercati bancario, finanziario ed assicurativo. A tal riguardo, la BdI può pronunciarsi attraverso:
- atti aventi natura normativa, vincolanti per i suoi destinatari; o
- orientamenti di vigilanza, non vincolanti, che illustrano ai destinatari le modalità con le quali conformarsi alle le disposizioni di legge o regolamentari europee o nazionali. I comportamenti difformi degli intermediari, rispetto agli orientamenti e/o alle raccomandazioni, saranno poi valutati dalla BdI che potrà, eventualmente, adottare provvedimenti ad hoc e sanzioni.
Parere della BCE sulla struttura proprietaria della Banca d’Italia
Il Presidente della Banca Centrale Europea (“BCE”), Mario Draghi, ha inviato di recente un parere al Parlamento italiano in merito alla proposta di legge relativa alla struttura proprietaria della BdI, nonché alle modalità con cui quest’ultima gestisce le proprie riserve. Una delle maggiori criticità riguarda la possibile lesione del principio di indipendenza istituzionale che deriverebbe dal trasferimento delle quote di partecipazione nel capitale della BdI, attualmente detenute da soggetti privati, al Ministero dell’Economia e delle Finanze, al valore nominale di mille lire. Inoltre, il possesso delle riserve auree “ad esclusivo titolo di deposito” per conto dello Stato italiano impedirebbe alla BdI di assolvere alle proprie funzioni, e la migrazione delle riserve di valuta estera dai bilanci della BdI a quelli statali eluderebbe il divieto di indipendenza finanziaria della stessa BdI.
L’obbligo di consultazione per l’adozione di atti regolamentari o di contenuto generale della Banca d’Italia
Allo scopo di aggiornare l’attuale sistema di adozione di atti di natura regolamentare o di contenuto generale per adeguarla al quadro europeo e garantire un efficace esercizio del proprio potere regolamentare informato al principio di proporzionalità, la BdI ha recentemente stabilito che gli emanandi atti di regolazione vanno sottoposti a consultazione pubblica, fatti salvi i casi di necessità ed urgenza. La BdI valuterà i commenti ricevuti solo se pertinenti e rilevanti, senza alcun obbligo di riscontro e senza che gli stessi costituiscano un vincolo per l’istruttoria. In ogni caso, è previsto l’obbligo di darne notizia tramite il c.d. “resoconto della consultazione”.
Banca d’Italia sulla definizione dello stato di default
In attuazione del Regolamento UE n. 575/2013, che stabilisce le condizioni per considerare un debitore in stato di default, la BdI ha modificato la parte generale della Matrice dei Conti, incidendo sulle circolari concernenti la compilazione delle segnalazioni di vigilanza su base consolidata e il bilancio bancario. Tale intervento ha riguardato banche, gruppi bancari e SIM, stabilendo che, al fine di identificare e classificare le esposizioni creditizie deteriorate, gli stessi tengano conto di quanto previsto dalle Linee Guida dell’Autorità Bancaria Europea (il cui acronimo in inglese è “EBA”) n. 07 del 28 settembre 2016 sull’applicazione della definizione di default. Le modifiche hanno altresì riguardato il trattamento degli scaduti/sconfinanti deteriorati e l’introduzione delle soglie di rilevanza oggettiva per la classificazione dell’esposizione creditizia scaduta in stato di default, nonché i criteri di calcolo dei giorni di scaduto. La nuova disciplina entrerà in vigore a partire dal 31 dicembre 2020, in relazione ai bilanci chiusi o in corso a tale data. È tuttavia prevista la possibilità per gli istituti di credito di adeguarsi volontariamente alle suddette modifiche prima del suddetto termine.
Modifica delle disposizioni Banca d’Italia su trasparenza e relazioni tra intermediari e clienti, in attuazione della Direttiva PAD
Nell’ambito della trasposizione in Italia della Direttiva PAD (Payment Account Directive; n. 2014/92/UE del 23 luglio 2014), sono state introdotte modifiche (applicabili dal 1° gennaio 2020) alle norme sulla trasparenza, che riguardano le fonti normative, i fogli informativi anche nel caso di offerta fuori sede, l’obbligo di allegare al contratto il documento di sintesi e gli indicatori di costo, l’informativa alla clientela sia precontrattuale che periodica, nonché l’informativa semplificata nel caso di moneta elettronica.
Provvedimento Banca d’Italia, “Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti”, del 19 giugno 2019 (in G.U. n. 156 del 5 luglio 2019).
Indicazioni Banca d’Italia sulla gestione del contante
Sono stati recentemente precisati gli obblighi da osservarsi nell’attività di gestione del contante. Anzitutto, i gestori devono disporre di adeguate risorse tecnologiche, nonchè adottare procedure documentate. Devono altresì prevedere un sistema di controlli interni in grado di rilevare prontamente eventuali carenze e anomalie. Sono inoltre tenuti a ritirare dalla circolazione e trasmettere alla BdI le banconote classificate come non autentiche in seguito ai controlli effettuati. L’Autorità di Vigilanza può acquisire informazioni, atti e documenti ed eseguire ispezioni, nonché disporre misure correttive nei confronti dei gestori del contante.
Corte di Giustizia dell’UE: il sostegno del FITD non costituisce aiuto di Stato
La Corte di Giustizia ha recentemente annullato la decisione della Commissione Europea del 23 dicembre 2015, con cui quest’ultima aveva stabilito che le misure adottate dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositanti (“FITD”) in favore della Banca Popolare di Bari, per consentire alla stessa di acquisire la Cassa di risparmio di Teramo (Tercas), costituissero un aiuto di Stato. La Corte ha chiarito che uno schema di garanzia dei depositi può intervenire in una crisi bancaria senza che ciò costituisca, per ciò stesso, un aiuto di Stato. Inoltre, l’autorizzazione della BdI al FITD non costituisce di per sé prova di aiuto di Stato.
Dies a quo di decorrenza degli interessi nelle ipotesi di ripetizione di indebito oggettivo
Il termine “domanda” di cui all’art. 2033 c.c., che disciplina l’indebito oggettivo, non si riferisce esclusivamente alla notificazione dell’atto con cui si instaura un giudizio, ma comprende anche gli atti stragiudiziali aventi valore di costituzione in mora. Ne discende che la decorrenza dei termini per la restituzione degli interessi gravante sull’accipiens in buona fede può risultare anticipata rispetto all’instaurazione del giudizio.
Cassazione, Sez. Unite Civili, sentenza n. 15895 del 13 giugno 2019.
Maturazione degli interessi nel sequestro conservativo e nel pignoramento di crediti
Secondo la Suprema Corte, sia nel caso di sequestro conservativo che di pignoramento di crediti, il custode delle somme pignorate deve corrispondere gli interessi nella stessa misura stabilita dal rapporto da cui origina il credito pignorato e con le decorrenze in esso previste. Gli interessi, essendo qualificabili come frutti della cosa pignorata, si uniscono al valore della cosa sequestrata o pignorata.
Cassazione Civile, Sez. III, sentenza n. 15308 del 6 giugno 2019.
Prova agevolata per la banca nella definizione della data di costituzione in pegno
La Corte di Cassazione ha chiarito che una banca può provare la data di costituzione in pegno di un bene dato in garanzia con ogni mezzo di prova. Tuttavia, ai fini della prelazione, il pegno deve risultare da scrittura avente data certa, contenente indicazioni sul credito o sulla cosa pignorata. Non è, di conseguenza, sufficiente una scrittura che, seppur munita di data certa, contenga solo un’indicazione generica della cosa data in pegno.
Cassazione Civile, Sez. I, sentenza n. 15421 del 6 giugno 2019.
Diritto finanziario
Interest rate swap: recenti orientamenti giurisprudenziali
La giurisprudenza di merito si è di recente pronunciata su alcuni aspetti dei contratti derivati di swap, evidenziando che:
- essi rientrano tra i contratti c.d. “asimmetrici”, in quanto l’investitore si trova in una posizione di inferiorità conoscitiva rispetto all’intermediario. Il primo, infatti, riceve piena tutela solo quando è messo nelle condizioni di conoscere i rischi a cui è esposto ed esprimere consapevolmente il proprio consenso alla stipula. Pertanto, in caso di gravi omissioni informative, l’intermediario è da ritenersi responsabile e il contratto può essere risolto per inadempimento;
- nei contratti di interest rate swap (di seguito, anche “IRS”), stipulati con finalità di copertura del rischio da variazione dei tassi di interesse, l’investitore ha diritto alla restituzione di quanto versato, qualora il contratto stesso non persegua interessi meritevoli di tutela e sia, di conseguenza, inefficace ab origine. Rientra in questa fattispecie il caso in cui:
- l’operazione non sia esplicitamente finalizzata a ridurre la rischiosità di altre posizioni detenute dal cliente;
- non vi sia correlazione tra le caratteristiche tecnico-finanziarie dell’oggetto della copertura e quelle dell’IRS utilizzato a tal fine; e
- non siano state adottate procedure di controllo interno idonee ad assicurare le precedenti condizioni;
- l’omessa indicazione, da parte della banca, delle c.d. commissioni di intermediazione applicate al singolo IRS costituisce inadempimento di non scarsa importanza, in quanto impedisce al cliente di avere adeguata contezza degli oneri economici a suo carico, con la conseguenza che il contratto di IRS è risolvibile e il cliente ha diritto alla restituzione delle somme versate in esecuzione dello stesso.
Tribunale Civile di Roma, Sez. VIII, sentenza n. 3632 del 5 febbraio 2019.
Tribunale Civile di Mantova, Sez. II, sentenza del 24 maggio 2019. Est. Bernardi.
Tribunale Civile di Mantova, Sez. II, sentenza del 19 giugno 2019. Est. Bernardi.
Servizi finanziari/FinTech
Rapporto dell’ESMA sulle autorizzazioni delle società FinTech
L’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (meglio nota con l’acronimo inglese “ESMA”) ha pubblicato un rapporto sulle autorizzazioni delle società operanti nel settore FinTech. Il rapporto, è il risultato di due recenti sondaggi svolti dalla stessa Autorità:
- il primo ha identificato lacune e problemi nell’attuale quadro normativo europeo, soprattutto in relazione a cripto-attività, ICO (Initial Coin Offering) e DLT (Distributed Ledger Technology); e
- il secondo è finalizzato ad inquadrare le modalità con cui le Autorità nazionali hanno utilizzato i concetti di “proporzionalità” e “flessibilità” al momento di concedere le autorizzazioni ad operare alle società FinTech.
I citati sondaggi altresì rilevato la necessità di una maggiore chiarezza circa i processi di governance e gestione dei rischi associati sia alla sicurezza informatica che all’outsourcing del cloud. Infine, è in corso una discussione, all’interno dell’ESMA, sulla necessità di introdurre un regime di crowdfunding globale olistico, in particolare per quello basato su strumenti finanziari che non ricadono nell’ambito della MiFID II.
Consultazione ESMA sull’indebitamento a breve termine
Al fine di acquisire prove su possibili pressioni del mercato a breve termine che ostacolano le imprese operanti nel settore finanziario, l’ESMA ha pubblicato un questionario rivolto a investitori, emittenti, società di gestione di OICVM, società di investimento OICVM autogestite, gestori di fondi di investimento alternativi e associazioni di categoria di partecipanti ai mercati finanziari, invitandoli a rispondere entro il 29 luglio 2019. In seguito, l’ESMA invierà una relazione alla Commissione europea con le indicazioni su un potenziale indebitamento a breve termine entro il prossimo mese di dicembre.
Rapporto EBA sulle imprese FinTech
L’EBA ha recentemente condotto un’analisi sul quadro normativo applicabile alle imprese FinTech al momento dell’accesso al mercato. La relazione illustra gli approcci seguiti dalle Autorità nazionali nel concedere l’autorizzazione per i servizi bancari e di pagamento. Lo status delle imprese FinTech alla luce delle regolamentazioni nazionali mostra due sviluppi: (a) il passaggio dalle attività non regolamentate a quelle regolamentate (in particolare, i servizi di attivazione dei pagamenti ed i servizi di informazioni sui conti soggetti alla PSD2); e (b) la natura accessoria/non finanziaria dei servizi forniti dalle imprese FinTech non soggette ad alcuna regolamentazione, ad eccezione del crowdfunding e in una certa misura delle attività relative a cripto-attività. L’EBA ha riscontrato che i principi di proporzionalità e flessibilità sono applicati allo stesso modo dalle singole Autorità nazionali, indipendentemente dal fatto che il richiedente presenti un modello di impresa tradizionale o innovativo e/o un meccanismo di consegna.
Nuovo Regolamento UE per la trasparenza delle piattaforme online
E’ stato recentemente pubblicato il Regolamento UE volto a garantire equità e trasparenza per gli utenti commerciali dei servizi di intermediazione online. Sia questi ultimi servizi sia i motori di ricerca online hanno un potenziale transfrontaliero intrinseco e sono particolarmente importanti per il corretto funzionamento del mercato interno dell’Unione. Scopo dell’iniziativa è sfruttare i vantaggi dell’economia delle piattaforme online ed incrementare la fiducia delle imprese fornitrici dei suddetti servizi. Il Regolamento si applica nei confronti di queste ultime, a prescindere dal luogo in cui esse sono stabilite, purché gli utenti commerciali o quelli titolari di siti web aziendali siano stabiliti nell’UE e offrano i loro beni o servizi a consumatori dell’Unione stessa, almeno per una parte delle loro operazioni.
Il parere del FSB su Libra
Il Presidente del Financial Stability Board (“FSB”), Randal Quarles, in una lettera inviata ai Ministri delle Finanze del G20 e ai Governatori delle Banche Centrali, ha dichiarato che le valute virtuali non rappresentano attualmente un rischio per la stabilità finanziaria globale, ma potrebbero creare complicazioni a medio-lungo termine in assenza di standard internazionali che li regolamentino. La volontà di Facebook di lanciare una propria moneta, denominata “Libra”, non convince il FSB. Infatti, il Presidente ha sottolineato la necessità di un attento esame da parte delle Autorità di Vigilanza che garantisca standard di regolamentazione elevati. È quindi necessario coordinare rapidamente le risposte normative e regolamentari su scala globale ai nuovi rischi rappresentato dalle “Big Tech” che si spostano verso la Finanza.
In consultazione le modifiche al Regolamento sul crowdfunding
La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (“CONSOB”) ha indetto di recente una pubblica consultazione su una proposta di riforma del Regolamento sulla raccolta di capitali tramite portali on-line (il c.d. “Regolamento Crowdfunding”), al fine di recepire le novità normative introdotte dalla Legge di bilancio 2019 (L. n. 145 del 30 dicembre 2018), prevedendo che:
- la sottoscrizione di obbligazioni emesse da S.p.A. venga riservata ad investitori professionali, a fondazioni bancarie, incubatori di start-up e investitori a supporto delle PMI, nonchè a coloro che detengono un portafoglio finanziario superiore a 260.000 Euro, ovvero a coloro che si impegnano ad investire almeno 100.000 Euro e dichiarino per iscritto, in documento separato, di essere consapevoli dei rischi connessi all’investimento, nonché, infine, ad investitori al dettaglio nell’ambito dei servizi di gestione di portafogli o di consulenza in materia di investimenti;
- la predisposizione di bacheche web venga considerata attività connessa alla gestione di piattaforme di crowdfunding; e
- le offerte promosse tramite portali online possano avere ad oggetto strumenti finanziari emessi da società italiane, europee ovvero aderenti agli accordi sullo Spazio Economico Europeo.
Divieto di commercializzazione di opzioni binarie e contratti per differenza ad investitori al dettaglio
La CONSOB ha recentemente vietato la commercializzazione, distribuzione o vendita in Italia e dall’Italia di opzioni binarie e contratti per differenza (i c.d. “CFD”) ad investitori al dettaglio, al fine di garantire una maggiore tutela di questi ultimi a fronte di prodotti finanziari complessi e poco trasparenti, che implicano una disparità tra rendimento atteso e rischio di perdita, e delle modalità di diffusione degli stessi. Tali misure entreranno in vigore il giorno successivo alla loro pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e si applicheranno, per le opzioni binarie, dal 2 luglio 2019 e, in relazione ai CFD, dal 1° agosto 2019, fino alla loro eventuale revoca.
Delibera CONSOB n. 20975 del 20 giugno 2019. Delibera CONSOB n. 20976 del 20 giugno 2019.
ABI: Avvio della blockchain in Italia
Per effetto del recente aggiornamento dell’Accordo ABI (Associazione Bancaria Italiana) per la tenuta dei conti reciproci tra banche, a partire dal 1° marzo 2020, si darà avvio ad un graduale passaggio dal sistema c.d. della “Spunta tradizionale” a quello basato sui registri distribuiti (c.d. tecnologia DTL, “Distributed ledger technology”), allo scopo di semplificare e standardizzare il processo di riconciliazione bancaria a livello nazionale.
Comunicato stampa dell’ABI del 15 giugno 2019.
Rapporto FSB sull’uso di tecnologie finanziarie decentralizzate
Il FSB ha recentemente pubblicato un rapporto sulle tecnologie che possono ridurre o eliminare la necessità di intermediari o processi centralizzati in vari ambiti del mondo finanziario. Tale decentralizzazione tecnologica può applicarsi ai pagamenti e alle transazioni transfrontaliere, all’uso di token nelle cartolarizzazioni, ai finanziamenti commerciali e assicurativi, nonché ai prestiti peer-to-peer. Secondo il FSB, l’uso di tecnologie finanziarie decentralizzate può condurre ad una maggiore concorrenza e diversità nel sistema finanziario, sebbene sia necessario, allo stesso tempo, fronteggiare possibili rischi per la stabilità finanziaria.
Accordo tra CONSOB e Polizia di Stato contro i crimini informatici
La CONSOB e la Polizia di Stato hanno recentemente sottoscritto un accordo per la prevenzione e il contrasto dei crimini informatici. A tal fine, stipuleranno accordi con gli operatori che forniscono servizi primari. La salvaguardia dei sistemi informatici della CONSOB è fondamentale per assicurare il pieno espletamento delle sue funzioni. L’accordo, di durata triennale, è basato su condivisione delle informazioni e cooperazione, e costituisce una tappa importante nel contrasto ai reati informatici.
La negoziazione in conto proprio o in contropartita diretta non rappresenta un’operazioni conclusa su un mercato regolamentato
La negoziazione di valori mobiliari avviene al di fuori del mercato regolamentato tutte le volte in cui la banca si pone come controparte contrattuale del proprio cliente, trasferendo a quest’ultimo i titoli oggetto dell’operazione a prescindere dalla preventiva detenzione o meno degli stessi in portafoglio. Infatti, ricorre lo schema giuridico della compravendita (e non quello del mandato, tipico delle operazioni effettuate sui mercati regolamentati) anche qualora l’intermediario abbia preventivamente reperito sul mercato i valori mobiliari, in vista della loro successiva rivendita al cliente finale.
Cassazione Civile, Sez. I, ordinanza n. 14235 del 24 maggio 2019.
Responsabilità della banca per violazione del dovere di informazione alla base della valutazione di adeguatezza
Resta ferma la responsabilità della banca qualora il cliente, a seguito dell’esito negativo della valutazione di adeguatezza svolta in relazione alla prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti, proceda comunque all’investimento di propria iniziativa e al di fuori del contratto stesso, in quanto la valutazione di appropriatezza costituisce un minus rispetto a quella di adeguatezza. Infatti, nel caso in cui l’esito negativo della valutazione di adeguatezza sia stato comunicato al cliente in modo non sufficientemente chiaro, la decisione del cliente stesso di procedere comunque all’acquisto del titolo presuppone, in ogni caso, l’inadempimento dell’intermediario per non avere quest’ultimo messo il cliente nelle condizioni di comprendere in concreto i rischi dell’operazione.
Tribunale di Bolzano, Sez. I, sentenza n. 476 del 10 maggio 2019.
Conformità alle norme
D.Lgs. n. 231/2001
Voto di scambio politico mafioso: come cambia il reato-presupposto
È stata recentemente modificata la disciplina del reato di “voto di scambio politico-mafioso”, già inserito nel corpus del D. Lgs. 231/2001, all’art. 24 ter. In particolare, le novità riguardano:
- le modalità di commissione del reato, che può essere perpetrato sia direttamente che tramite intermediari, anche in cambio della disponibilità a soddisfare interessi o esigenze dell’associazione mafiosa;
- la previsione che il soggetto che promette di procurare voti possa appartenere a un’associazione mafiosa;
- l’innalzamento della cornice edittale, parificata a quella prevista per il reato di associazione mafiosa; e
- la previsione di una circostanza aggravante nel caso in cui il politico che ha aderito all’accordo venga eletto.
Legge n. 43 del 21 maggio 2019 (in G.U. n. 122 del 27 maggio 2019).
Protezione dei dati personali
Big Data: linee guida e raccomandazioni di policy
Ad esito dell’indagine conoscitiva avviata nel maggio del 2017 per comprendere le implicazioni derivanti dallo sviluppo dell’economia digitale ed il fenomeno dei c.d. “Big Data”, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) e il Garante per la protezione dei dati personali hanno pubblicato undici linee guida e raccomandazioni di policy. Nello specifico, per quanto riguarda l’utilizzo intensivo dei Big Data, si prevede, inter alia, (i) l’emanazione di disposizioni a tutela della trasparenza nell’uso delle informazioni, (ii) il rafforzamento della cooperazione internazionale tra le varie Autorità, (iii) la promozione di una policy nell’ambito di politiche pubbliche, (iv) la riduzione dell’asimmetria informativa tra utenti e operatori digitali, (v) l’introduzione di nuovi strumenti a tutela del pluralismo online, (vi) la riforma del controllo sulle operazioni di concentrazione, nonchè (vii) un rafforzamento dei poteri delle Autorità e un coordinamento tra le stesse.
AGCM, AGCOM, Garante per la privacy, “Linee guida e raccomandazioni di policy” del 2 luglio 2019.
Approvato il codice di condotta del Garante per la privacy per le informazioni commerciali e la lotta agli illeciti sui mercati
Il Garante per la privacy ha approvato il codice predisposto dall’ANCIC – Associazione nazionale delle imprese di informazione commerciale – con l’obiettivo di garantire una maggiore tutela per i soggetti censiti, consentire l’adeguamento alle best practice europee, ottenere una valutazione di impatto sulla protezione dei dati, e prevedere un nuovo organismo di monitoraggio sulle imprese aderenti. Fulcro del codice di condotta è il principio di responsabilizzazione delle aziende nell’adeguamento al GDPR e alle leggi italiane. Il Garante ha inoltre autorizzato la CONSOB a sottoscrivere un accordo amministrativo per il trasferimento di dati personali tra le Autorità di vigilanza finanziaria dello Spazio Economico Europeo (“SEE”) e quelle al di fuori del SEE.
Antiriciclaggio
Rapporto annuale dell’UIF per il 2018
Nel rapporto annuale relativo al 2018, il Direttore dell’Unità di Informazione Finanziaria (“UIF”) si è soffermato sui maggiori rischi di riciclaggio e finanziamento al terrorismo, nonché sui presidi predisposti dall’Autorità per fronteggiarli, evidenziando in particolare:
- la vulnerabilità del mercato finanziario, e dei servizi di pagamento, in particolare, nonché le potenziali minacce derivanti dall’utilizzo di valute virtuali;
- che lo schema di recepimento della V Direttiva antiriciclaggio, sottoposto al parere del Parlamento, non accoglie in toto i dettami europei;
- l’intensificarsi della collaborazione con le altre UIF straniere; e
- la necessità di adottare, nei confronti di intermediari finanziari che svolgono attività all’estero processi di valutazione che considerino le specificità dei Paesi coinvolti, delle controparti contrattuali e la congruità dei prezzi applicati.
Rapporto annuale dell’Unità di Informazione Finanziaria per il 2018.
La Cassazione applica il favor rei agli illeciti in materia antiriciclaggio
In materia antiriclaggio, si deroga al principio tempus regit actum se la sanzione amministrativa più recente (sopravvenuta in base al D. Lgs. n. 90/2017, che ha modificato la L. 231/2007) è più favorevole al soggetto sanzionato. Tale previsione – secondo la Suprema Corte – si applica anche ai procedimenti pendenti di opposizione alla sanzione amministrativa irrogata nella vigenza della precedente normativa, in virtù del principio del favor rei introdotto proprio dal D. Lgs. n. 90/2017.
Cassazione Civile, Sez. II, sentenza n. 13509 del 20 maggio 2019.
Mercato dei capitali
In consultazione pubblica le modifiche al Regolamento Emittenti
È stata di recente avviata una pubblica consultazione (conclusasi il 17 luglio 2019) su una proposta di modifica al Regolamento Emittenti, al fine di:
- attuare l’obbligo, previsto dal Testo Unico della Finanza, per coloro che acquistano una partecipazione rilevante al capitale di un emittente quotato (pari o superiore alle soglie del 10%, 20% e 25% del capitale sociale) di dichiarare gli obiettivi che si intendono perseguire nel corso dei successivi sei mesi (c.d. “dichiarazione di intenzioni”), rendendo così trasparenti eventuali tentativi di scalata;
- individuare i casi di esenzione dal suddetto obbligo; e
- prevedere che gli emittenti e coloro che detengono una partecipazione superiore al 3%, ed inferiore al 5%, comunichino alla CONSOB e alle società partecipate, rispettivamente, la variazione della qualifica di PMI ed il valore della partecipazione detenuta.
La strategia italiana per l’intelligenza artificiale
Il gruppo dei 30 esperti, formato su iniziativa del Ministero dello sviluppo economico, all’inizio del 2019, con il compito di elaborare una strategia nazionale in materia di intelligenza artificiale e contribuire al Piano Coordinato promosso dalla Commissione Europea ha elaborato un documento, che prevede:
- misure volte a contrastare, da un lato, la concentrazione dei dati nelle mani di poche aziende private e, dall’altro, forme di pubblicità potenzialmente ingannevoli, garantendo sanzioni adeguate e forme risarcitorie per le vittime danneggiate;
- misure volte a tutelare il diritto dell’individuo, occupato e non, ad accedere a corsi di aggiornamento delle proprie competenze;
- la creazione di una governance nazionale per la scienza e la tecnica; e
- l’individuazione di aree prioritarie di investimenti (IoT, manifattura e robotica, servizi finanziari e sanitari, trasporti, agrifood ed energia, pubblica amministrazione, cultura e digital humanities).
Proposte del Gruppo di esperti presso il Ministero dello sviluppo economico per la strategia italiana per l’intelligenza artificiale del 10 maggio 2019.
Falsa moneta scritturale
A causa della crescente diffusione su internet di riferimenti alla possibilità di creare, in via autonoma, moneta “scritturale” e di specifici moduli da utilizzare a tal fine, la BdI ha chiarito che qualsiasi iniziativa in tal senso non ha alcun fondamento giuridico e configura un’ipotesi di abusivo esercizio di attività riservata, invitando tutti i cittadini a non utilizzare tali forme di moneta, dal momento che queste ultime sono prive di valore legale e inidonee ad estinguere obbligazioni in denaro.
Avviso pubblico della Banca d’Italia del 6 giugno 2019.
Diritto penale societario
Direttiva UE sull’accesso alle informazioni per il contrasto del riciclaggio e dei reati finanziari e fiscali
In materia di contrasto e prevenzione dei fenomeni di riciclaggio, reati finanziari, e finanziamento del terrorismo, è stata recentemente pubblicata una nuova Direttiva, che dovrà essere recepita dagli Stati Membri dell’UE entro il 1° agosto 2021,volta ad agevolare l’accesso alle informazioni e ai conti bancari da parte delle UIF e delle competenti Autorità nazionali degli Stati membri, nonché a facilitare l’utilizzo di tali informazioni per il contrasto del riciclaggio e la prevenzione dei reati fiscali.
La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo interviene nuovamente sul ne bis in idem
Intervenendo su un caso sottopostole da un francese, la Corte Edu ha recentemente rilevato che la previsione di meccanismi punitivi, sia penali che amministrativi, a fronte di un medesimo fatto di manipolazione del mercato non comporta automaticamente la violazione del principio del ne bis in idem, essendo la stessa esclusa qualora tra i due procedimenti vi sia una stretta connessione temporale e sostanziale. Il citato principio si intenderà invece violato qualora si accerti l’assenza di almeno una delle seguenti condizioni: (i) perseguimento di obiettivi complementari, (ii) prevedibilità della duplice punizione, (iii) coordinamento tra le Autorità procedenti, e (iv) previsione di meccanismi di compensazione delle sanzioni.
Diritto processuale
Ricorso per Cassazione da parte di società risultante da fusione o trasformazione
Per evitare l’inammissibilità del ricorso per Cassazione, la società che non ha partecipato al giudizio di merito, perché scaturente dalla fusione o trasformazione di una società preesistente, deve produrre la propria legittimazione ad agire, dimostrando di essere subentrata nella medesima posizione della società originaria.
Cassazione Civile, Sez. VI, sentenza n. 14175 del 24 maggio 2019.
L’abuso del processo nel giudizio di Cassazione
La proposizione di un ricorso per Cassazione basato su motivi manifestamente incoerenti con il contenuto della sentenza impugnata o privi di autosufficienza, ovvero contenente una mera richiesta di rivalutazione nel merito della controversia o la deduzione del vizio di motivazione, non più rientrante tra quelli tassativamente previsti dalla legge, configura un ingiustificato sviamento del sistema giurisdizionale, in quanto non è finalizzato a tutelare il diritto di difesa, ma ad aumentare il volume del contenzioso ed ostacolare la ragionevole durata dei processi. Di conseguenza, in tali ipotesi il ricorrente potrà essere condannato al risarcimento del danno per abuso del diritto all’impugnazione.
Cassazione Civile, Sez. III, ordinanza n. 16898 del 25 giugno 2019.

