La quarta sezione della Corte di Cassazione ha distinto il profilo di responsabilità dell’ente da quello dei soggetti apicali, autori del reato.
La Corte ha stabilito che la mancata adozione o l’inefficace attuazione dei modelli di organizzazione e di gestione (Artt. 6 e 7 del Decreto 231 e art. 30 del d.lgs. n. 81/2008) non assurgono ex se ad elementi costitutivi dell’illecito dell’ente. È invece necessario dimostrare la colpa di organizzazione (ovvero un insieme di accorgimenti preventivi idonei ad evitare la commissione di reati del tipo di quello realizzato) da parte dell’accusa, mentre l’ente può dare dimostrazione dell’assenza di tale colpa.
Sotto il profilo della responsabilità dei soggetti apicali, la Corte li ha riconosciuto responsabili per omissioni e violazioni della normativa prevenzionistica; tuttavia, tali condotte non determinano l’automatica responsabilità dell’ente.
Cassazione penale, sez. IV, sentenza del 10 maggio 2022 n. 18413