Indice
Diritto societario/Contrattualistica
Recepimento in Italia della Direttiva EU sui diritti degli azionisti
Si è conclusa il 10 giugno 2019 la consultazione sul testo del D.Lgs. di recepimento della Direttiva sui diritti degli azionisti, che persegue lo scopo di migliorare la governance delle società quotate e rafforzarne la competitività e sostenibilità a lungo termine, incentivando la trasparenza degli assetti proprietari e incoraggiando la partecipazione attiva degli azionisti.
Direttiva (UE) 2017/828 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 maggio 2017 (in G.U.U.E. n. L. 132 del 20 maggio 2017).
D.Lgs. n. 49/2019 (in G.U. n. 134 del 10 giugno 2019).
Recesso del socio di minoranza di società di capitali a seguito di modifica dello statuto concernente la distribuzione degli utili
A seguito di fusione per incorporazione, la modifica della clausola statutaria che comporta l’innalzamento della percentuale di utili da destinare a riserva implica la conseguente riduzione degli utili distribuibili, giustificando così il recesso del socio di minoranza.
D.Lgs. n. 49/2019 (in G.U. n. 134 del 10 giugno 2019).
La responsabilità della banca in caso di omessa vendita di beni dati in pegno, soggetti a deterioramento
Viola l’obbligo di buona fede oggettiva nell’esecuzione del contratto la banca che, a fronte di un rischio oggettivo e sensibile di deterioramento del bene ricevuto in garanzia, non proceda alla vendita dello stesso.
Cassazione Civile, Sez. I, sentenza n. 12863 del 14 maggio 2019.
Diritto bancario
Pubblicato il pacchetto di riforme di diritto europeo per rafforzare la resilienza e la possibilità di risoluzione delle banche europee
Sono state recentemente pubblicate disposizioni di diritto europeo (note con gli acronimi BRRD II, SRMR II, CRR II e CRD V), con l’obiettivo di garantire la stabilità finanziaria dell’UE, rafforzando al contempo la competitività globale del settore bancario europeo. In particolare, a) la BRRD II modifica la precedente Direttiva per quanto riguarda il sistema di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione degli enti creditizi e delle imprese di investimento, b) l’SRMR II introduce procedure uniformi nel quadro del Meccanismo di Risoluzione Unico e del Fondo di Risoluzione Unico per la risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento, c) la CRR II (che disciplina i requisiti patrimoniali delle banche) dispone in merito al coefficiente di leva finanziaria, coefficiente di finanziamento stabile netto, requisiti per i fondi propri e passività ammissibili, nonché rischi di mercato e esposizioni, e d) la CRD V stabilisce misure destinate agli enti esentati, alle società di partecipazione finanziaria (e a quelle miste), nonché remunerazione, alla conservazione del capitale e misure di vigilanza.
Direttiva (UE) 2019/879 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 maggio 2019.
Regolamento (UE) 2019/877 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 maggio 2019.
Regolamento n. 876/2019del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019.
Direttiva (UE) 2019/878 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019.
(in G.U.E.E. n. 150 del 7 giugno 2019)
Considerazioni finali del Governatore della Banca d’Italia: l’innovazione tecnologica nel sistema bancario
Secondo il Governatore della Banca d’Italia, alla presentazione del bilancio di quest’ultima chiuso al 31 dicembre 2018, in Europa, l’uso dei canali digitali nell’intermediazione bancaria è in aumento e il FinTech sta cambiando l’intera struttura dell’industria finanziaria. Le nuove tecnologie, tra cui machine learning, gestione dei big data e distributed ledgers, stanno aprendo il settore bancario a nuovi concorrenti, tra cui le “Big Tech”. Gli investimenti in innovazione finanziaria sono aumentati a livello globale, ma in Italia restano ancora limitati, rischiando un’erosione delle quote di mercato. Le banche più piccole, che non possono affrontare tali investimenti, possono esternalizzare tali servizi. Alla diffusione tecnologica sono però associati rischi di violazione dei dati della clientela, a cui va prestata particolare attenzione.
Considerazioni finali del Governatore della Banca d’Italia alla relazione annuale Banca d’Italia per il 2018 del 31 maggio 2019.
Anche in sede di giudizio si può richiedere alla banca la documentazione relativa al conto corrente
Il correntista ha il diritto di ottenere dalla banca tutta la documentazione relativa ai rapporti in essere anche in corso di causa pendente nei confronti della banca stessa, con qualunque mezzo, compreso l’ordine di esibizione, da disporsi da parte del giudice competente.
Cassazione Civile, Sez. I, sentenza n. 14231 del 24 maggio 2019.
Fideiussione omnibus: il provvedimento Banca d’Italia integra una prova di condotta anticoncorrenziale
La Cassazione ritiene che, nel caso in cui venga stipulato un contratto standardizzato di fideiussione omnibus ricorrendo a clausole sostanzialmente riproduttive di quelle ABI, la banca viola la legge italiana antitrust, a prescindere dall’esistenza o meno di sanzioni ad essa comminate. In caso di giudizio, il giudice di merito deve verificare se il contratto in questione contenga o meno clausole che riproducano quelle dello schema ABI, di per sé idonee a falsare la concorrenza nel mercato italiano.
Cassazione Civile, Sez. I, sentenza n. 13846 del 22 maggio 2019.
Servizi finanziari/FinTech
Le Autorità di Vigilanza italiane si conformano agli orientamenti ESMA in materia di conflitti di interesse
Al fine di favorire un’applicazione comune, uniforme e coerente del diritto europeo, la CONSOB e la Banca d’Italia, competenti per la vigilanza sulle controparti centrali italiane, si sono conformate agli orientamenti sulla gestione dei conflitti di interessi delle controparti centrali emanate dall’ESMA il 5 aprile 2019, integrandoli nelle rispettive prassi di vigilanza. Le citate linee guida chiariscono il concetto di conflitto di interessi e specificano regole e procedure che le controparti centrali devono seguire per l’individuazione, prevenzione e gestione dei conflitti di interessi.
Avviso CONSOB del 3 giugno 2019.
Orientamenti ESMA sulla gestione dei conflitti di interessi delle controparti centrali del 5 aprile 2019.
Consultazione CONSOB su ICOs e scambi di cripto-attività
E’ terminata il 5 giugno 2019 la pubblica consultazione CONSOB avente ad oggetto un documento in materia di ICOs, che stabilisce la necessità di prevedere una disciplina ad hoc per quei token che non sono qualificabili come strumenti o prodotti finanziari. Secondo la CONSOB, sono i gestori di equity crowdfunding gli operatori più idonei a occuparsi di offerte di cripto-attività, ma sono legittime anche offerte fuori dalle piattaforme regolamentate. Tuttavia, tali offerte non sono assistite dalle stesse tutele previste per chi decide di accedere al mercato regolamentato.
Documento CONSOB per la discussione del 19 marzo 2019, “Le offerte iniziali e gli scambi di cripto-attività”.
Utilizzo anomalo di valute virtuali
Al fine di prevenire che il sistema delle valute virtuali possa agevolare condotte illecite di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, l’Unità di Informazione Finanziaria ha stabilito che anche gli intermediari finanziari, destinatari della normativa antiriciclaggio, devono valutare con attenzione le operazioni di prelevamento e/o versamento in contante e le movimentazioni di carte di credito prepagate connesse all’acquisto o alla vendita di valute virtuali, realizzate per importi rilevanti in un periodo di tempo circoscritto.
Comunicazione della Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) del 28 maggio 2019.
Responsabilità del collegio sindacale per omessa segnalazione del conflitto di interessi dell’amministratore
L’obbligo dell’amministratore di società quotata, in presenza di un conflitto di interessi, di rivelare lo stesso al CdA e al collegio sindacale è di natura generale e prescinde dalla sua effettiva incidenza sulla delibera da assumere in concreto dal Consiglio. Pertanto, in materia di intermediazione finanziaria, il collegio sindacale può essere ritenuto responsabile per omessa comunicazione alla CONSOB (Commissione Nazionale per la Società e la Borsa) dell’esistenza del suddetto conflitto di interessi, non precedentemente comunicato dall’amministratore in questione.
Cassazione Civile, Sez. II, sentenza n. 33047 del 20 dicembre 2018.
Responsabilità solidale della CONSOB per omessa vigilanza nei confronti dell’agente di cambio
Secondo al Suprema Corte, la CONSOB, quale “organo di garanzia del risparmio”, è titolare dell’obbligo giuridico di impedire i danni causati ai clienti dalla condotta dell’agente di cambio, esercitando i poteri di vigilanza suoi propri e adottando tempestivamente adeguati provvedimenti. Se omette di esercitare tali poteri, la CONSOB è tenuta, solidalmente con l’agente in questione, a risarcire gli investitori per i danni loro causati.
Cassazione Civile, Sez. III, sentenza n. 1070 del 17 gennaio 2019.
Conformità alle norme
D.Lgs. n. 231/2001
Sono rilevanti ai fini del Decreto 231 la frode in competizioni sportive e l’esercizio abusivo di attività di gioco o scommessa
Ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, una società può essere chiamata a rispondere dei reati di frode in competizioni sportive e di esercizio abusivo di attività di gioco o scommessa, commessi a suo vantaggio o nel suo interesse da amministratori o dipendenti.
Legge n. 39 del 3 maggio 2019.
Protezione dei dati personali
La libera circolazione dei dati non personali
A seguito dell’entrata in vigore del Regolamento UE sulla libera circolazione dei dati non personali, la Commissione Europea ha emanato delle linee guida, che contengono indicazioni interpretative utili ad indirizzare gli utenti circa il trattamento e la circolazione, senza restrizioni, dei loro dati in tutta l’Unione Europea e a sostenere i rapporti tra lo stesso Regolamento e il GDPR (Regolamento UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016). Così, se da un lato ai Paesi Membri dell’UE è vietato emanare leggi che impongano arbitrariamente la conservazione dei dati all’interno del territorio nazionale, dall’altro è riconosciuto all’autorità pubblica il potere di condurre verifiche e multare i cittadini che non forniscano l’accesso a tali dati.
Regolamento (UE) 2018/1807 del Parlamento Europeo e del Consiglio (in G.U.U.E. n. L.303 del 28 novembre 2018).
Comunicazione della Commissione Europea al Parlamento Europeo e al Consiglio del 29 maggio 2019.
Circolare del Ministero della Giustizia in merito alla valutazione d’impatto sulla protezione dei dati (cd. DPIA)
Il Ministero della Giustizia ha fornito indicazioni circa la valutazione d’impatto sulla protezione dei dati (cd. DPIA) nonché la relativa modulistica prevista dal GDPR (Regolamento UE 2016/679). Se il trattamento comporta un rischio elevato di lesione dei diritti e delle libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento deve effettuare un DPIA, previo parere obbligatorio del responsabile della protezione dei dati (RPD), prima di poter procedere al trattamento stesso. Il DPIA serve per determinare l’origine, la natura e la gravità del rischio e deve contenere anche le misure previste per affrontare i rischi. Se, all’esito della DPIA, residua un rischio elevato, il titolare del trattamento deve procedere a consultazione preventiva del Garante per la protezione dei dati personali.
Circolare del Ministero di Giustizia del 31 maggio 2019.
Il Cybersecurity Act: come cambia il ruolo dell’Enisa e la certificazione della sicurezza informatica
È stato pubblicato di recente sulla G.U.U.E. il cd. “Cybersecurity Act”, che mira a creare un mercato unico della sicurezza cibernetica in termini di prodotti, servizi e processi e ad accrescere la fiducia dei consumatori nelle tecnologie digitali. Si compone di due parti: nella prima viene specificato il ruolo dell’Enisa (Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell’informazione) ed è demandato alla stessa il potere di svolgere attività di supporto alla gestione operativa degli incidenti informatici da parte degli Stati membri dell’UE, mentre nella seconda viene introdotto un sistema europeo di certificazione della sicurezza informatica dei dispositivi connessi ad Internet e di altri prodotti e servizi digitali.
Regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 (in G.U.U.E. del 7 giugno 2019).
La comunicazione della violazione dei dati personali agli interessati deve essere specifica
Il Garante per la privacy ha precisato che la comunicazione obbligatoria agli interessati della violazione dei dati personali (cd. data breach) deve contenere la descrizione della natura della violazione subìta e delle possibili conseguenze della stessa, nonché indicare in maniera specifica le misure da adottare per proteggersi da eventuali conseguenze pregiudizievoli (come la raccomandazione di non utilizzare più le credenziali compromesse, modificando le password coincidenti o simili a quella oggetto della violazione, anche qualora la stessa sia utilizzata solo per l’accesso ad altro servizio online).
Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 30 aprile 2019.
Antiriciclaggio
Pubblicazione del nuovo Regolamento EU antiriciclaggio
E’ stato pubblicato di recente un Regolamento UE che fornisce indicazioni su requisiti, procedure e sistemi di controllo cui le banche e altre istituzioni finanziarie devono adeguarsi per contrastare il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo. Tra esse, sono previste le azioni minime da intraprendere in caso di succursali stabilite in Paesi extra UE, (nei quali non sono vigenti equivalenti disposizioni antiriciclaggio) e controllate a maggioranza dalla stessa banca o istituzione finanziaria europea.
Regolamento delegato della Commissione europea n. 758/2019 del 31 gennaio (in G.U.U.E. del 14 maggio 2019).
Mercato dei capitali
Prossima entrata in vigore del nuovo Regolamento Prospetti
Il nuovo Regolamento Prospetti, che entrerà in vigore il 21 luglio 2019, introduce un regime di favore per gli emittenti quotati e le PMI, semplificando il contenuto del prospetto di quotazione, valorizzando le specifiche caratteristiche degli emittenti e degli strumenti finanziari offerti o quotati, nonché riducendo gli oneri amministrativi per gli emittenti e agevolando l’accesso delle PMI al mercato dei capitali.
Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo e del Consiglio “relativo al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato” (in G.U.U.E. n. 168 del 30 giugno 2017).
Formato elettronico unico per la relazione finanziaria annuale degli emittenti
A partire dal 1° gennaio 2020, le società quotate devono redigere la loro relazione finanziaria annuale su un apposito formato elettronico unico definito in adozione della Direttiva Trasparency.
Regolamento delegato (UE) n. 815/2008, (in G.U.U.E. il 20 maggio 2019).
Diritto penale societario
Integra il reato di abusiva attività finanziaria la concessione non occasionale di mutui rivolta a un pubblico ristretto, ma potenzialmente indeterminato
Commette il reato di esercizio abusivo di attività finanziaria chiunque, senza autorizzazione e indipendentemente dal perseguimento di uno scopo di lucro, conceda finanziamenti, sotto qualsiasi forma purché in modo continuativo e non occasionale, a favore di una ristretta cerchia di soggetti, essendo sufficiente, a tal fine, che si rivolga ad un numero potenzialmente indeterminato di persone.
Cassazione Penale, Sez. V, sentenza n. 24447 del 31 maggio 2019.
Non configurabilità del reato di autoriciclaggio a seguito di falso in voluntary disclosure
Il reato di autoriciclaggio presuppone che l’agente tragga direttamente dal reato presupposto un profitto da reinvestire in attività economiche, che può consistere sia in un incremento patrimoniale che in un risparmio di spesa. Pertanto, qualora ad un determinato soggetto sia contestato il reato di falso nell’ambito di una procedura di collaborazione volontaria (voluntary disclosure), non è di per sè configurabile il reato di autoriciclaggio nel caso in cui, a seguito di tale condotta, il soggetto in questione si sia limitato a dichiarare falsamente la collocazione all’estero di alcuni suoi beni di proprietà, senza ottenere alcun vantaggio patrimoniale.
Cassazione Penale, Sez. II, sentenza n. 14101 del 1° aprile 2019.
Diritto processuale
Riforma sulla class action
È stata di recente pubblicata la nuova legge sulla class action, in base alla quale i titolari di “diritti individuali omogenei” potenzialmente lesi possono chiedere il risarcimento danni a società private, operatori o fornitori di servizi pubblici, sia nel caso di responsabilità contrattuale che extracontrattuale. In virtù della nuova legge, la disciplina dell’azione di classe è stata trasferita dal Codice del Consumo al Codice di Procedura Civile. La relativa richiesta può essere presentata solamente dinanzi ai Tribunali per le imprese, mediante l’instaurazione di un procedimento sommario di cognizione, prevedendosi altresì la possibilità di esperire un’azione collettiva inibitoria.
Legge n. 31 del 12 aprile 2019 (in G.U. n. 92 del 18 aprile 2019; in vigore dal 19 aprile 2020).
Limiti esterni del sindacato del giudice amministrativo in materia di provvedimenti sanzionatori
Il giudice amministrativo non può sostituire, con proprio provvedimento, quello adottato dall’Autorità di Vigilanza, ma il suo sindacato giurisdizionale non può essere limitato esclusivamente ai profili giuridico-formali dell’atto amministrativo, in quanto il principio di pienezza della tutela giurisdizionale richiede che anche le contestazioni in punto di fatto debbano essere valutate dallo stesso. Tale valutazione tecnica, inserendosi in un sindacato di legittimità e non di merito, non può, ad ogni modo, estendersi ai profili tecnici che non presentino un oggettivo margine di opinabilità.
Sezioni Unite della Corte di Cassazione, ordinanza n. 99129 del 7 maggio 2019.