Indice
In primo piano
In vigore la Legge di bilancio 2021
La Legge di bilancio 2021 n. 178 del 30 dicembre 2020 ed entrata in vigore il 1 gennaio 2021:
- rafforza il sostegno alla liquidità delle imprese, prorogando fino al 30 giugno 2021 l’operatività (a) di “Garanzia Italia”, il cui intervento è stato esteso alle cessioni pro soluto ed alle operazioni di finanziamento con rinegoziazione di debito, (b) del Fondo di garanzia per le PMI (vedi The Client Update n. 3/2020), la cui dotazione è stata incrementata di 4,5 miliardi di euro, nonché (c) della moratoria straordinaria per le PMI. Sono stati altresì abilitati i Confidi ad erogare credito fino a 40 mila euro per singola operazione a vantaggio delle stesse PMI;
- prevede misure di rafforzamento patrimoniale per le imprese di grandi dimensioni, aumentando dal 30% al 50% l’ammontare massimo del credito d’imposta sulle perdite maturate nel 2020 in relazione agli aumenti di capitale deliberati nel primo semestre del 2021 e fissando ad 1 miliardo di euro il limite per le sottoscrizioni che possono essere effettuate nel corso del 2021 dal “Fondo patrimonio PMI”;
- introduce un credito d’imposta per le minusvalenze realizzate dai PIR, purchè il credito stesso non ecceda il 20% delle somme investite negli stessi, da detenersi per almeno 5 anni; ed, infine,
- dispone (a) la non applicazione della ritenuta sugli utili corrisposti a OICR di diritto estero conformi alla UCITS e agli OICR istituiti in Stati Membri dell’UE o facenti parte dello SEE, il cui gestore è sottoposto a vigilanza nel Paese d’origine (ai sensi dell’AIFMD) e (b) l’esclusione da imposizione fiscale delle plusvalenze dagli stessi realizzati.
Convertito in legge il Decreto Ristori
La legge di conversione del Decreto Ristori n. 176 del 18 dicembre 2020, entrata in vigore il 25 dicembre 2020, ha:
- aumentato di un ulteriore 50% il contributo a fondo perduto per gli operatori del settore della ristorazione delle aree connotate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio di contagio da COVID-19 alto, altresì estendendone l’operatività, per il 2021, a vantaggio degli operatori dei centri commerciali, nonché delle produzioni del comparto alimentare e delle bevande;
- modificato talune disposizioni in materia di procedure da sovra-indebitamento riconoscendo (a) la qualifica di “consumatore” al socio di società di persone e società in accomandita per azioni che abbia contratto debiti estranei all’attività sociale, (b) l’irrilevanza della colpa lieve ai fini della valutazione giudiziale della meritevolezza del piano di composizione della crisi, (c) ai membri di una stessa famiglia la possibilità di presentare un’unica procedura di composizione della crisi, e (d) ai soci illimitatamente responsabili di beneficiare degli effetti dell’accordo di composizione della crisi presentato dalla società; ed, infine
- differito al 19 maggio 2022 l’entrata in vigore dell’azione di classe a tutela dei diritti omogenei degli utenti nei confronti di imprese o enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità.
Diritto societario/Contrattualistica
La Commissione UE lancia una consultazione sull’armonizzazione del diritto fallimentare in ambito UE
Si concluderà il 26 marzo 2021 la pubblica consultazione della Commissione UE finalizzata a raggiungere una maggiore convergenza tra le legislazioni nazionali degli Stati membri UE in materia fallimentare, così da incoraggiare gli investimenti stranieri. Soggetti potenzialmente coinvolti in una procedura fallimentare, nonché imprese, accademici sono invitati ad esprimersi su (i) responsabilità e doveri degli amministratori delle società di riferimento in caso di insolvenza, (ii) status e gli obblighi dei curatori fallimentari, (iii) rango dei crediti, (iv) azioni revocatorie e, (v) identificazione e conservazione dei beni attratti alla massa fallimentare.
Consultazione della Commissione UE sul diritto fallimentare del 18 dicembre 2020.
“Golden power”: specificati i beni di interesse nazionale nei settori di rilevanza strategica
Tra i beni strategici sottoposti alla disciplina del c.d. “golden power” (vedi The Client Update n. 3/2020), il Governo ha di recente incluso, in relazione a quello bancario, finanziario ed assicurativo, (i) le infrastrutture critiche (tra cui, le piattaforme di negoziazione multilaterale di strumenti o depositi monetari finanziari), (ii) le tecnologie critiche (quali IA, DLT, blockchain), e (iii) le attività economiche di rilevanza strategica finanziarie, creditizie e assicurative, anche se svolte da intermediari, esercitate da imprese con fatturato netto annuo non inferiore a 300 milioni di euro e aventi un numero medio di dipendenti non inferiore a 250 unità.
Sulla disciplina attuativa del Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività d’impresa
Il Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività di impresa, istituito dal Decreto Rilancio per il salvataggio di imprese in difficoltà opererà (i) anche a vantaggio di imprese che detengono beni di rilevanza strategica per l’interesse nazionale, (ii) previa presentazione di un programma di ristrutturazione da parte dell’impresa richiedente, (iii) impiegando la somma di 300 milioni di euro e, (iv) per il tramite di Invitalia nelle forme di partecipazione al capitale dell’impresa medesima (se in crisi, ma non in difficoltà) o di quella ad essa subentrante e (se già in difficoltà) altresì effettuando investimenti in quasi equity.
Le nuove raccomandazioni del Comitato per la Corporate Governance alle società quotate
Con l’obiettivo di favorire una più efficace applicazione del nuovo Codice di Autodisciplina, per l’anno 2021, le società quotate sono invitate:
- ad integrare la sostenibilità nella definizione di strategie, sistema di gestione dei rischi e controllo interno, nonché delle politiche di remunerazione;
- giustificare su base individuale l’eventuale disapplicazione dei criteri di indipendenza; e
- avuto riguardo alle politiche di remunerazione, a (i) rafforzare il collegamento tra quella variabile e gli obiettivi di performance, (ii) limitare la possibilità di erogare somme non legate a parametri predeterminati, (iii) verificare che il quantum del compenso di amministratori non esecutivi sia adeguata a competenza, professionalità ed impegno del relativo incarico.
Lettera del Presidente del Comitato per la Corporate Governance del 22 dicembre 2020.
Le nuove norme di comportamento per i sindaci delle non quotate del CNDCEC
A partire dal 1º gennaio 2021, ai sindaci di S.p.A. non quotate si applicheranno le nuove norme di comportamento predisposte dal CNDCEC. Tra le maggiori novità si segnalano:
- l’attenzione al potere di vigilanza del collegio sindacale sulle regole che presidiano all’istituzione ed all’efficace applicazione di assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati, con la possibilità di avvalersi di appositi test; e
- l’obbligo per il collegio medesimo di accertare, almeno una volta all’anno, l’esistenza dei requisiti di professionalità e/o la sussistenza di cause di decadenza in ordine ai propri componenti, a pena di cessazione dell’incarico.
Nuove norme di comportamento del CNDCEC sui sindaci delle società non quotate del 18 dicembre 2020.
L’Italia è in ritardo sulle politiche di remunerazione
Secondo una recente analisi condotta dalla società di consulenza americana “Morrowsodali”, agli occhi degli investitori esteri l’Italia è in ritardo sulle politiche di remunerazione delle società quotate. La mancanza di informazioni sugli indici di performance presi a riferimento per la definizione dei piani di incentivazione dell’organo esecutivo e sulle elevate indennità di fine rapporto corrisposte al personale rappresenta, infatti, la maggiore criticità riscontrata dagli investitori stranieri, che premono per un maggior allineamento tra remunerazioni e strategie di lungo periodo della società, indicatori di sostenibilità e gestione del capitale umano.
Morrowsodali Lighthouse di ottobre 2020 (testo disponibile solo in inglese).
I limiti del sindacato giudiziale sulla c.d. “business judgement rule”
Agli amministratori non può essere addossato il risultato negativo dell’attività sociale o di singoli atti d’impresa, con conseguente insindacabilità delle scelte gestionali compiute (c.d. “business judgement rule”), se non sotto il profilo del relativo carattere manifestamente avventato ed imprudente, entrambi da valutarsi “ex ante”.
Cassazione civile, sez. I, ordinanza n. 28718 del 16 dicembre 2020.
Sul sequestro delle quote sociali di una S.r.l.
Nel disporre il sequestro di quote sociali di una S.r.l., il giudice deve esclusivamente valutarne il carattere strumentale in relazione alla commissione di reati, senza verificare se la libera disponibilità delle stesse possa consentire il protrarsi dell’attività criminosa, con aggravamento delle conseguenze dei reati già commessi, o la commissione di nuovi.
Cassazione penale, sez. III, sentenza n. 37203 del 27 novembre 2020.
Sulla responsabilità dei sindaci per omesso controllo
I sindaci che, in presenza di operazioni sospette, non attivino i dovuti poteri di denuncia e ispezione, così violando il dovere di agire con diligenza e buona fede nell’interesse di soci e creditori, sono solidamente responsabili con gli amministratori dalla società medesima.
Cassazione penale, sez. V, n. 156 del 24 novembre 2020.
Diritto bancario
La strategia della Commissione UE per far fronte ai crediti deteriorati
Per favorire un’efficace gestione dell’imminente accumulo dei crediti deteriorati da parte delle banche, la Commissione UE raccomanda:
- al Parlamento ed al Consiglio dell’Unione di raggiungere un accordo in ordine alla proposta legislativa per armonizzare la materia dell’ escussione extragiudiziale accelerata delle garanzie; e
- agli Stati Membri dell’UE di (i) intervenire sulle proprie procedure di insolvenza, (ii) favorire lo sviluppo di mercati secondari per le attività deteriorate, attraverso la creazione di un hub europeo di dati per rafforzare la trasparenza dei dati di mercato dei crediti deteriorati, nonché (iii) creare e sviluppare sinergie tra società di gestione nazionali, affinchè le banche possono continuare ad erogare prestiti a famiglie ed imprese.
Il Comitato di Basilea modifica il trattamento prudenziale delle cartolarizzazioni sui crediti deteriorati
Dopo aver riscontrato potenziali errori nella valutazione del rischio in materia di cartolarizzazioni sui crediti deteriorati, il Comitato di Basilea ha di recente modificato il relativo trattamento prudenziale, richiedendo agli Stati membri del Comitato medesimo di implementare, entro il 1º gennaio 2023, una specifica definizione di cartolarizzazione sui crediti deteriorati e prevedendo, con l’eccezione delle attività ponderate per il rischio di credito calcolate secondo l’approccio basato sui rating esterni, che le esposizioni inerenti tali operazioni siano soggette ad un fattore di ponderazione del rischio pari o superiore al 100%.
La nuova definizione di default secondo BdI
La Bdi ha di recente sottolineato che la nuova definizione di “default” UE in vigore dal 1° gennaio 2021 nell’UE, attenendo al modo con il quale gli intermediari classificano i clienti ai fini prudenziali, non influenzerà le segnalazioni degli stessi intermediari alla Centrale dei Rischi, né introdurrà un divieto nella concessione degli sconfinamenti. Tuttalpiù, può incidere sui rapporti contrattuali con la clientela. Quest’ultima dovrà essere informata dagli intermediari sulle implicazioni della nuova disciplina e contattata individualmente per prevenire possibili inadempimenti che non siano causati da difficoltà finanziaria dei debitori.
Chiarimenti BdI sulla nuova definizione di default del 28 dicembre 2020.
Diritto finanziario
In consultazione le Disposizioni di vigilanza per le banche di BdI in tema di disciplina su organizzazione e governo societario
Si concluderà il 22 febbraio 2021 la pubblica consultazione sulla disciplina BdI in materia di organizzazione e governo societario delle banche. Tra le proposte di modifica, al fine di adeguarle alla disciplina UE, si segnala l’introduzione:
- dell’aumento da 3,5 a 5 miliardi di euro della soglia di attivo di bilancio al di sotto della quale vanno individuate le “banche di minori dimensioni o aventi complessità operativa”;
- di una quota di genere nella composizione degli organi amministrativi e di controllo; e
- dell’obbligo per le “banche significative” di adottare una politica per la gestione del dialogo con gli azionisti.
Consultazione BdI delle Disposizioni di vigilanza per le banche del 24 dicembre 2020.
Raccomandazione BdI sulla distribuzione dei dividendi e sulle politiche di remunerazione variabile delle banche meno significative
Al fine di salvaguardare la capacità delle banche meno significative di assorbire le perdite e concedere prestiti per sostenere l’economia, la BdI ha di recente raccomandato loro di astenersi – fino al 30 settembre 2021 – dal pagare dividendi, nonché di essere prudenti nel riconoscimento della remunerazione variabile. Le banche che intendano comunque corrispondere dividendi dovranno preventivamente verificare la propria solidità patrimoniale e capacità di autofinanziamento, ed interpellare la stessa affinchè possa valutare se il livello di distribuzione previsto sia prudente. La BdI sarà chiamata a valutare anche le politiche aziendali sulle politiche di remunerazione variabile, con particolare riguardo al loro impatto sul profilo patrimoniale.
Sulla legittimità dell’indicazione dei nominativi dei soci di una S.n.c. segnalata alla Centrale dei Rischi
Secondo la Suprema Corte, l’indicazione dei nominativi di soci illimitatamente responsabili di una S.n.c. nella Centrale dei Rischi è legittima, qualora (a) non sia effettuata in proprio e, (b) non condizionata alla circostanza che la banca segnalante qualifichi come contestati i crediti, giacchè per legge il termine “credito contestato” concerne esclusivamente i rapporti oggetto di segnalazione e non anche i soggetti a questi ultimi eventualmente collegati.
Cass. civ., sez. I, sentenza n. 28720 del 16 dicembre 2020.
In consultazione le linee guida EBA sulle politiche di remunerazione delle imprese di investimento
Si concluderà il 17 marzo 2021 la pubblica consultazione sulle nuove linee guida EBA relative alle politiche di remunerazione delle imprese di investimento, volte a garantire parità di condizione tra le stesse all’interno dell’Unione. L’industria è chiamata ad esprimersi in merito a (i) ambito e finalità delle linee guida, (ii) governance e politiche di remunerazione, e (iii) applicazione di deroghe all’obbligo di versare una parte della retribuzione variabile del personale individuato.
Pubblicate le linee guida AESFEM sull’esternalizzazione dei servizi cloud
Avuto riguardo ai rischi derivanti dall’esternalizzazione di servizi cloud, l’AESFEM ha emanato di recente delle linee guida finalizzate, da un lato, a favorire l’adozione di un approccio di vigilanza convergente da parte delle ANCs sugli accordi di esternalizzazione adottati dalle imprese e, dall’altro, a fungere da supporto a queste ultime nell’identificazione, monitoraggio e mitigazione dei rischi suddetti. Secondo l’AESFMEM, diritti ed obblighi delle parti devono essere definiti, in modo chiaro, in un accordo scritto, mentre le imprese devono includere, nelle loro politiche interne, requisiti di sicurezza delle informazioni, nonchè verificare che i fornitori di servizi cloud abbiano adottato al riguardo adeguati presidi.
Linee guida AESFEM sull’esternalizzazione dei servizi cloud del 18 dicembre 2020.
Obblighi di comunicazione degli ideatori dei prodotti d’investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (c.d “PRIIPS”), secondo Consob
La Consob ha di recente modificato il Regolamento Emittenti e la delibera relativa alle modalità di accesso ai documenti contenenti le informazioni chiave per i c.d. “prodotti d’investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIPS)”, stabilendo che, a partire dal 1° gennaio 2022, gli ideatori di tali prodotti venduti in Italia a clientela al dettaglio, devono rendere accessibili elettronicamente alla Consob medesima, prima della loro commercializzazione, le informazioni chiave relative agli essi, nonché quelle concernenti i dati strutturati.
Delibere Consob nn. 21639 e 21640 del 15 dicembre 2020 recanti modifiche al TUF in relazione alla disciplina degli emittenti e delle modalità di accesso ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti di investimento al dettaglio assicurativi preassemblati (in G.U. n. 320 del 28 dicembre 2020).
La valenza delle regole di condotta gravanti sull’intermediario
Secondo la Suprema Corte, l’avere come controparte contrattuale un operatore qualificato non comporta di per sé alcuna deroga dall’applicazione delle regole di condotta gravanti sull’intermediario. Pertanto, se citato in giudizio per il danno patito dall’investitore a fronte della violazione delle suddette regole l’intermediario, per poter andare esente da responsabilità, dovrà provare di aver agito con la specifica diligenza richiesta dalla legge.
Cassazione civile, Sezioni unite, sentenza n. 29107 del 18 dicembre 2020.
Sulla portata dell’obbligo di acquisizione dell’ordine scritto da parte dell’intermediario
Laddove l’intermediario abbia segnalato al cliente l’inadeguatezza dell’operazione di investimento, l’ulteriore obbligo di acquisizione dell’ordine scritto, mirando ad enfatizzare al cliente la rilevanza della sua decisione e, al contempo, a precostituire per l’intermediario una valida prova, è soddisfatto dal mero riferimento nell’ordine medesimo dell’avvertenza dell’inadeguatezza dell’operazione de quo. Cassazione civile, sez. I, ordinanza n. 23131 del 22 ottobre 2020.
Sul potere di regolazione della Consob con funzione di accertamento della nozione di “controllo societario”
Il Consiglio di Stato ha di recente statuito che il potere di regolazione della Consob, con funzione di accertamento della nozione di “controllo societario”, trova il proprio fondamento giuridico nella teoria c.d. “dei poteri impliciti”. La deroga al principio di legalità sostanziale che da quest’ultima discende necessita pertanto di essere compensata mediante il rafforzamento delle regole sulla partecipazione al procedimento amministrativo da parte dei soggetti poi sanzionati.
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza n. 7992 del 14 dicembre 2020.
Servizi finanziari/FinTech
Misure per un comune alto livello di sicurezza informativa nell’Unione
Allo scopo di rafforzare la resilienza informatica dell’Unione, la Commissione UE ha di recente adottato una proposta di revisione della NIS (c.d. “NIS 2”) ed affrontare al meglio le sfide che la trasformazione digitale pone. In particolare, la proposta:
- amplia il campo di applicazione, aggiungendovi nuovi settori segnalati come “critici” per economia e società;
- rafforza i requisiti di sicurezza per le imprese ed il ruolo del “Gruppo di Cooperazione” nell’elaborazione di decisioni politiche strategiche sulle tecnologie emergenti;
- introduce requisiti di vigilanza più rigorosi per le ANC, al fine di armonizzare i regimi sanzionatori nazionali; e
- aumenta la condivisione delle informazioni e la cooperazione tra le ANC.
Conformità alle norme
Protezione dei dati personali
Sulla portata del “consenso esplicito” richiesto dalla PSD2
Con linee guida sull’interazione tra PSD2 e RGPR, il CEPD ha di recente chiarito che il “consenso esplicito” richiesto dalla PSD2 per l’accesso, elaborazione e conservazione dei dati da parte dei fornitori di servizi di pagamento non incide sulla legittimità del trattamento dei dati, ponendosi piuttosto quale requisito aggiuntivo avente natura contrattuale. Di conseguenza, tali fornitori devono rendere edotti gli utenti, predisponendo a tal fine clausole specifiche e esplicitamente accettate, su tipologie di dati e finalità del trattamento.
Linee guida CEPD n. 06/2020 sull’interazione tra PSD2 e GDPR del 15 dicembre 2020.
Il Garante Privacy fa luce sull’impatto della Brexit in materia di protezione dei dati
Secondo il Garante Privacy, a seguito della Brexit:
- per i trasferimenti di dati verso il Regno Unito continuerà ad applicarsi il RGPD, fino al 30 giugno 2021;
- ai contenziosi o reclami transfrontalieri in materia di protezione dei dati con titolari o responsabili del trattamento stabiliti nel Regno Unito non sarà più applicabile il meccanismo c.d. “dello sportello unico”, a meno che non venga istituito un nuovo stabilimento principale in un Paese membro del SEE; e
- i citati titolari ed i responsabili del trattamento hanno l’obbligo di nominare un rappresentante nel SEE.
Possono le autorità di controllo nazionali agire in giudizio per dedurre le violazioni dell’RGPD in relazione al trasferimento transfrontaliero dei dati?
Sebbene l’autorità di controllo dello stabilimento principale o (unico) del titolare e o responsabile del trattamento abbia competenza generale ad agire in qualità di “autorità di controllo capofila” per i trattamenti transfrontalieri effettuati dagli stessi (c.d. meccanismo dello “sportello unico”), l’Avvocato Generale della CGUE ha di recente affermato che il RGDP non osta a che una eventuale violazione dello stesso relativa ad un trattamento transfrontaliero dei dati possa essere fatta valere anche da un’ autorità di controllo nazionale, sebbene ciò sia possibile solo nei casi e nei modi nell’ RGDP previsti e, comunque, avuto riguardo alle condotte poste in essere successivamente alla propria entrata in vigore.
Conclusioni dell’Avvocato Generale CGUE Causa C‑645/19 del 13 gennaio 2021.
Antiriciclaggio
Pubblicata la metodologia EBA per la valutazione del rischio di riciclaggio
L’EBA ha di recente pubblicato una specifica metodologia per la valutazione del rischio legato al riciclaggio, nella quale si specificano modalità di individuazione e relativo processo di valutazione. Nel dettaglio, all’identificazione del rischio sulla base del Report della Commissione UE in materia, seguirà la definizione della relativa portata, nonché l’individuazione dell’ANC che condurrà la valutazione (avuto riguardo alla natura del rischio specifico) in coordinamento con l’EBA e, la predisposizione di un report contenente gli esiti della valutazione.
Metodologia EBA per la valutazione del rischio di antiriciclaggio del 17 dicembre 2020.
Diritto processuale
Sulla costituzione di parte civile degli investitori e sottoscrittori non attuali di capitale
Deve essere riconosciuta la legittimazione a costituirsi parte civile (quali soggetti danneggiati dal reato) sia agli investitori, in relazione al reato di ostacolo alle funzioni di vigilanza, non rilevando il difetto di coincidenza tra titolare del bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice (il regolare funzionamento del mercato) e danneggiato dal reato, sia ai non sottoscrittori attuali di un aumento di capitale, in relazione al reato di falso in prospetto, laddove gli stessi dimostrino di aver acquistato azioni facendo affidamento sulle informazioni non veritiere contenute in prospetto.
Tribunale di Treviso, ufficio del Giudice per le indagini preliminari, ordinanza del 12 dicembre 2020.
La prova della titolarità del credito nella cessione “in blocco”
La pubblicazione, da parte del cessionario, dell’avviso di cessione “in blocco” di crediti in G.U. assolve alla funzione di rendere efficace la cessione medesima nei riguardi del debitore ceduto, ma non dimostra la titolarità del credito, occorrendo, a tal fine, la prova dell’esistenza del contratto di cessione e del relativo contenuto.
Tribunale di Catanzaro, ordinanza del 22 novembre 2020.
Legenda
ABE: Autorità Bancaria Europea.
ANC: Autorità nazionali di vigilanza e controllo competenti.
AESFEM: Autorità Europea degli Strumenti Finanziari e dei Mercati.
CEDP: Comitato Europeo per la Protezione dei Dati.
CGUE: Corte di Giustizia dell’Unione Europea.
CNDCEC: Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.
Consob: Commissione Nazionale per le Società e la Borsa.
BdI: Banca d’Italia.
Garanzia Italia: misura straordinaria finalizzata a sostenere le imprese colpite dall’emergenza Covid-19, garantendone accesso alla liquidità e continuazione delle relative attività economiche.
Fondo Patrimonio PMI: istituito dal Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020 (Decreto Rilancio) a vantaggio delle imprese che decidono di investire sul proprio rilancio.
IA: Intelligenza artificiale.
Invitalia: Agenzia Nazionale per l’Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d’Impresa.
OICR: organismo d’investimento collettivo del risparmio.
PIR: piano individuale di risparmio.
PMI: piccole e medie imprese.
Regolamento Emittenti: Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 /1999, come modificato.
RGPD: Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (regolamento generale sulla protezione dei dati).
SEE: spazio economico europeo.
TUF: testo unico della finanza.