Indice
In primo piano
Modalità di investimento del Fondo Nazionale Innovazione
Sono state di recente pubblicate, con decreto interministeriale, le modalità di investimento del Fondo Nazionale Innovazione (“FNI”), di emanazione del Ministero dello Sviluppo Economico (“MiSE”) a sostegno del venture capital. In particolare, il FNI può investire in:
- fondi di venture capital gestiti da società autorizzate dalla Banca d’Italia (“BdI”), o direttamente in startup, scaleup e/o piccole e medie imprese non quotate con elevato potenziale di sviluppo; e
- società quotate fino al 15% del loro capitale sociale.
Il FNI ha una dotazione finanziaria di partenza, prevista nella Legge di Bilancio per il 2019, di circa 1 miliardo di euro e verrà gestito dalla Cassa Depositi e Prestiti.
Diritto societario/Contrattualistica
Limiti al diritto di informazione del socio non-amministratore di S.r.l. sulle società controllate
Il socio non amministratore di una S.r.l. ha diritto di accedere ai documenti sociali ex art. 2476, comma 2, c.c., ma non anche a quelli afferenti alle società controllate dalla stessa S.r.l., dovendo il suo diritto di informazione limitarsi al “conoscere la documentazione sociale e quella attinente alle scelte gestionali di maggior rilevanza” delle stesse società controllate.
Tribunale di Torino, ordinanza del 20 febbraio 2019.
Diritto bancario
Aggiornate le Disposizioni di Vigilanza Banca d’Italia per le banche in attuazione della PSDII
È stato emanato, di recente, un aggiornamento alle Disposizioni di vigilanza BdI per le banche, in recepimento di alcuni atti dell’Autorità Bancaria Europea (European Banking Authority; “EBA”), contenenti:
- orientamenti sulle misure di gestione dei rischi operativi ed incremento della sicurezza dei pagamenti, sulla segnalazione di gravi incidenti e sulle condizioni di esenzione dal meccanismo di emergenza previsto in attuazione della Direttiva (UE) 2015/2366 (nota come “PSDII”);
- raccomandazioni in materia di esternalizzazione ai fornitori di servizi cloud; ed
- indicazioni sulle procedure amministrative introdotte dalla PSD2 che prevedono norme tecniche per la c.d. “autenticazione forte” (“strong authentification”) del cliente e standard aperti di comunicazione.
Nuove Disposizioni di Vigilanza Banca d’Italia per istituti di pagamento e istituti di moneta elettronica
Le disposizioni in questione sono dettate per istituti di pagamento (“IP”) ed istituti di moneta elettronica (“IMEL”) e riguardano principalmente:
(a) le modalità con cui una banca può negare o revocare l’apertura o il mantenimento di un conto di pagamento acceso presso di sé a favore di un IP;
(b) l’applicazione anche a IP e IMEL della definizione di “fondi propri” (capitale che ogni banca deve detenere per soddisfare i requisiti di vigilanza prudenziale);
(c) il rafforzamento dei presidi organizzativi;
(d) la procedura di iscrizione all’albo degli Account Information Services Providers (“AISP”), e gli ulteriori requisiti che questi ultimi devono possedere per operare, vista la natura di servizi di pagamento dei servizi da essi prestati; e
(e) l’operatività transfrontaliera degli AISP, nonché lo svolgimento di altre attività da parte degli stessi.
Nullità delle c.d. operazioni “baciate”
Pronunciandosi in merito alle note vicende che hanno riguardato le banche venete (tra cui, la Popolare di Vicenza e Veneto Banca), il Tribunale di Venezia ha dichiarato nullo il contratto di finanziamento concesso da una popolare ad un cliente per l’acquisto di azioni proprie (c.d. operazioni “baciate”), precisando che il divieto di assistenza finanziaria previsto dall’art. 2358 del c.c. per l’acquisto di azioni di S.p.A. è applicabile anche alle società cooperative, in quanto lo scopo mutualistico non giustifica di per sé il compimento di operazioni lesive dell’equilibrio economico della struttura sociale.
Tribunale di Venezia, sentenze n. 1758 e 1760 del 29 luglio 2019.
La banca può essere condannata per violazione degli obblighi informativi al cliente anche in caso di ratifica del proprio operato
Un’operazione finanziaria effettuata senza la prova del relativo ordine da parte del cliente potrà acquisire piena validità in seguito alla ratifica da parte di quest’ultimo. Tuttavia, è onere della banca comunicare al cliente tutti i rischi che possono derivare dall’operazione proposta, ragion per cui la ratifica non è di per sé sufficiente ad esonerare la banca da responsabilità per inadempimento in caso di omessa informativa al cliente sui rischi dell’operazione.
Cassazione Civile, Sez. VI, ordinanza n. 13709 del 22 maggio 2019.
Diritto finanziario
Nuovo regolamento sulla previdenza integrativa individuale
È stato recentemente pubblicato il Regolamento europeo relativo al c.d. prodotto pensionistico individuale paneuropeo (“PEPP”), uno strumento di previdenza integrativa di lungo periodo che non prevede rimborsi, se non in casi limitati. Sono ivi dettate regole sulla registrazione, distribuzione e vigilanza sui PEPP, in modo da garantirne una disciplina uniforme a livello unionale.
Consultazione ESMA sulla compliance secondo MiFID II
L’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (meglio nota con l’acronimo inglese “ESMA”) ha posto in consultazione i nuovi orientamenti sulla funzione di conformità alle norme (“compliance”) secondo la Direttiva 2014/65/UE (“MiFID II”) in materia di mercati degli strumenti finanziari, tra cui si segnala:
- l’attribuzione alla compliance di compiti non solo di consulenza, ma anche di assistenza;
- l’ampliamento della relazione annuale della funzione, in modo da ricomprendervi anche la gestione dei reclami;
- la sussistenza in capo al compliance officer dei requisiti di etica professionale ed integrità personale; e
- la previsione del principio in base al quale, in caso di esternalizzazione della funzione, l’impresa di investimento sarà comunque pienamente responsabile della stessa.
Le consultazioni termineranno il 15 ottobre 2019.
Modifica al Regolamento Mercati
E’ stato di recente modificato il c.d. Regolamento della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (“Consob”) in materia di mercati, stabilendo, inter alia, (i) le partecipazioni detenibili dal gestore del mercato regolamentato, (iii) gli obblighi informativi di quest’ultimo, nonché (iii) le modalità di comunicazioni della volontà di servirsi dell’esenzione in virtù dell’esercizio di un’attività accessoria. Le modifiche sono entrate in vigore l’11 settembre scorso.
Delibera Consob n. 21028 del 3 settembre 2019 (in G.U. n. 212 del 10 settembre 2019).
Misure integrative e correttive al decreto attuativo della MiFID II
Si è conclusa nel giugno scorso la consultazione indetta dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (“MEF”) sulle misure correttive ed integrative del decreto di recepimento della MiFID II, prevedendo:
- in materia di vigilanza, un più capillare riparto di competenze tra la Consob e l’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (“IVASS”) sulla distribuzione di insurance based investment product (“IBIP”), ed il rafforzamento dei poteri della Consob per contrastare fenomeni di abusivismo;
- in relazione all’offerta fuori sede, la facoltà per i gestori di estendere la stessa anche ai fondi pensione propri; e
- per quanto attiene al crowdfunding, il principio per cui i gestori di portali non possono accedere a sistemi di indennizzo a tutela degli investitori, e devono obbligatoriamente munirsi della copertura assicurativa.
Guida operativa Consob sugli internalizzatori sistematici
Rivolgendosi agli internalizzatori sistematici operanti in Italia, la Consob ha da poco pubblicato una guida avente ad oggetto:
- l’obbligo di notifica dello status di internalizzatore sistematico;
- le condizioni di operatività;
- la pubblicazione di quotazioni irrevocabili relative a strumenti finanziari equity ed equity-like e strumenti finanziari non-equity; ed, infine
- le informazioni da fornire alla Consob medesima.
Consob, Guida operativa in materia di internalizzatori sistematici del 1 agosto 2019.
Operatività su azioni proprie e riacquisto di prestiti obbligazionari: conclusa la consultazione Consob
Si sono di recente concluse le consultazioni sulla proposta della Consob volta all’adozione di linee guida relative all’operatività su azioni proprie e di una comunicazione sul riacquisto di prestiti obbligazionari: tra esse, indicazioni su trasparenza, modalità operative, limiti e condizioni per operare su azioni proprie (contro i rischi di abuso di mercato) e per il riacquisto di prestiti obbligazionari a condizioni predeterminate, nonché circa le informazioni da fornire agli investitori.
Inapplicabilità retroattiva della confisca per equivalente
La sanzione accessoria della confisca per equivalente non può applicarsi retroattivamente agli illeciti commessi prima dell’introduzione di tale misura mediante la legge che ha depenalizzato il reato di abuso di informazioni privilegiate (L. n. 62 del 18 aprile 2005), in quanto il trattamento sanzionatorio amministrativo risulta, in concreto, più gravoso di quello previgente.
Cassazione Civile, Sez. II, sentenza n. 21700 del 28 agosto 2019.
E’ valido il contratto quadro per la prestazione di servizi finanziari sottoscritto dal solo investitore
Il requisito della forma scritta previsto per il contratto-quadro che regola la prestazione di servizi di investimento è rispettato ove (i) sia redatto per iscritto e (ii) ne sia consegnata copia al cliente. Ciò anche qualora lo stesso sia stato sottoscritto dal solo cliente. Non è, infatti, necessaria la sottoscrizione dell’intermediario, dal momento che il consenso di quest’ultimo può essere dedotto dai comportamenti concludenti tenuti dallo stesso.
Cassazione Civile, Sez. VI, ordinanza n. 21750 del 27 agosto 2019.
Inapplicabilità del principio del favor rei ai procedimenti sanzionatori Consob
Secondo la Suprema Corte, in caso di violazioni – commesse anteriormente all’8 marzo 2016 (data di entrata in vigore del nuovo regime adottato in trasposizione della c.d. CRDIV (Direttiva 2013/36/UE) e CRR (Regolamento (UE) 575/2013)) – delle disposizioni relative alla profilatura della clientela e alla valutazione di adeguatezza ai fini MIFID, nonché al pricing dei prodotti offerti, la Consob, nel sanzionare il consigliere di amministrazione della banca che ha commesso l’illecito, non può applicare retroattivamente il regime sanzionatorio più favorevole allo stesso, che è entrato in vigore dall’8 marzo 2016. Ciò in quanto, le predette sanzioni amministrative pecuniarie non sono connotate da una carica afflittiva tale da attribuire all’illecito natura sostanzialmente penale, con conseguente inapplicabilità, nel caso di specie, del principio penalistico del favor rei.
Cassazione Civile, Sez. II, sentenza n. 21171 dell’8 agosto 2019.
Regolamentazione dei conflitti di interesse nelle SGR
Le situazioni di conflitto di interesse vanno adeguatamente identificate e gestite dalle SGR tramite idonee misure organizzative per evitare che possano ledere gravemente uno (o più) OICR dalle stesse gestiti, non essendo sufficiente la mera indicazione di tali situazioni nel relativo registro.
Cassazione Civile, Sez. II, sentenza n. 21017 del 6 agosto 2019.
La c.d. responsabilità da prospetto si estende anche ai revisori
In tema di intermediazione finanziaria, la violazione dei doveri di informazione del cliente e corretta esecuzione delle operazioni può dar luogo a (i) responsabilità precontrattuale, qualora avvenga nella fase antecedente alla, o coincidente con la, stipula del contratto quadro, ovvero (ii) responsabilità contrattuale, con conseguente risoluzione del contratto per inadempimento, qualora sia stata compiuta in esecuzione del contratto quadro (dovendosi altresì escludere la nullità di quest’ultimo e degli atti negoziali posti alla sua base). Nel caso di offerta al pubblico, resta ferma la responsabilità extracontrattuale (c.d. “aquiliana”) della società di revisione per violazione delle norme sul contenuto del prospetto informativo.
Tribunale di Ancona, sentenza n. 331 del 20 febbraio 2019.
Servizi finanziari/FinTech
Quaderno Consob su marketplace lending
E stato recentemente pubblicato sul sito della Consob un quaderno sul marketplace lending, forma di finanziamento alternativa finalizzata alla raccolta fondi da parte di soggetti privati tramite piattaforme online. Il Quaderno è articolato come segue:
- inquadramento del fenomeno, con particolare riguardo alle piattaforme digitali;
- analisi economica dei principali modelli di business utilizzati dalle piattaforme; ed
- analisi giuridica della struttura e del funzionamento dei lending marketplace.
Conformità alle norme
D.Lgs. n. 231/2001
La non punibilità per particolare tenuità del reato-presupposto non esclude la responsabilità dell’ente
L’eventuale declaratoria di non punibilità dell’autore del reato-presupposto per particolare tenuità del fatto non incide sulla contestazione formulata nei confronti dell’ente, in quanto i criteri applicativi previsti per tale causa di non punibilità non si applicano con riferimento alla responsabilità ex L. n. 231/01, essendo l’illecito penale della persona fisica e quello amministrativo della persona giuridica due illeciti concettualmente distinti.
Cassazione Penale, Sez. III, sentenza n. 11518 del 15 marzo 2019.
Protezione dei dati personali
Il diritto alla riservatezza come diritto all’oblio
La ripubblicazione su Internet a distanza di un significativo lasso di tempo di una notizia del passato, in origine diffusa nel legittimo esercizio del diritto di cronaca, riveste carattere storiografico, con la conseguenza che prevale il diritto dell’interessato alla riservatezza e all’anonimato, a meno che non sussista un interesse concreto e attuale della collettività alla menzione dei protagonisti in ragione della notorietà o del ruolo pubblico rivestito dagli stessi.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 19681 del 22 luglio 2019.
Antiriciclaggio
Comunicazione della Commissione EU su antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo
Una recente comunicazione della Commissione EU (seguita da quattro relazioni) ha dettato linee guida vincolanti sulla lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. Le citate relazioni hanno ad oggetto:
- valutazione sovranazionale dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo;
- valutazione dei più recenti casi di riciclaggio occorsi nel settore finanziario;
- cooperazione tra le varie Unità di Informazione Finanziaria dei Paesi membri dell’UE, operanti a livello nazionale; e
- condizioni e procedure per l’interconnessione dei vari registri nazionali centralizzati
automatizzati, gestiti da ciascun Paese membro in relazione ai conti bancari.
Banca d’Italia sull’adeguata verifica della clientela a fini antiriciclaggio
In attuazione della IV Direttiva antiriciclaggio, nonché dei recenti orientamenti delle Autorità di vigilanza europee in materia di adeguata verifica semplificata e rafforzata e di fattori di valutazione dei rischi di riciclaggio connessi a rapporti continuativi e ad operazioni occasionali, la Banca d’Italia ha recentemente emanato un provvedimento in materia di adeguata verifica della clientela che troverà applicazione dal 1° gennaio 2020.
Applicazione della legge più favorevole in caso di omessa segnalazione di operazioni sospette
La Suprema Corte ha di recente chiarito che l’art. 69, comma 1, della cd. Legge anti-riciclaggio (D. Lgs. n. 231/2007, come modificato; la “Legge”) – ai sensi del quale agli illeciti amministrativi in materia di antiriciclaggio commessi anteriormente all’entrata in vigore della Legge si applica la disciplina sanzionatoria vigente al momento in cui il presunto illecito amministrativo è stato commesso, se più favorevole al presunto autore dello stesso – si applica a tutti i procedimenti sanzionatori ancora in corso alla data di entrata in vigore della Legge, nonché nella successiva fase di impugnazione del provvedimento sanzionatorio già emesso.
Cassazione Civile, Sez. VI, ordinanza n. 20159 del 25 luglio 2019.
Mercato dei capitali
Modifiche al Regolamento Emittenti in recepimento del Regolamento Prospetti
Il Regolamento Consob in materia di Emittenti è stato recentemente modificato, introducendo elementi di favore per gli emittenti già quotati e le PMI, tra cui:
- l’abolizione delle previsioni contrarie o ripetitive rispetto a quanto disciplinato dal Regolamento Prospetto (n. 1129/2017);
- una disciplina separata per i titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e per altri prodotti finanziari diversi dai titoli; e
- una semplificazione del contenuto del prospetto.
Delibera Consob n. 21016 del 24 luglio 2019 (in G.U. n. 182 del 5 agosto 2019.)
Diritto processuale
Presupposti per il risarcimento del danno non patrimoniale nell’azione di classe
Per poter chiedere il risarcimento del presunto danno non patrimoniale nell’ambito di un’azione di classe, il danno in questione deve essere stato causato all’intera classe di consumatori e non ad uno solo di questi. Nell’intentare azione, l’attore deve indicare:
- la rilevanza costituzionale dei diritti asseritamente violati;
- la necessità che la presunta violazione superi una soglia di tolleranza “ragionevole”; e
- la natura non banale dei danni subiti (ossia, che questi non consistano in semplici svantaggi o inconvenienti).
Cassazione Civile, Sez. III, sentenza n. 14886 del 31 maggio 2019.