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In primo piano
È legge il D.L. sulla cybersecurity
È stato convertito in legge il Decreto Legge n. 105 del 21 settembre 2019, tramite cui era stato costituito il “perimetro di sicurezza nazionale cibernetica”, al fine di assicurare un elevato livello di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici. In attuazione della stessa, è demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri l’individuazione:
- delle amministrazioni pubbliche, degli enti e degli operatori nazionali, pubblici e privati, da cui dipende l’esercizio di una funzione o di un servizio essenziale dello Stato, qualora dal malfunzionamento, interruzione o utilizzo improprio di quest’ultimo possa derivare un pregiudizio per la sicurezza nazionale; e
- delle procedure tramite cui i suddetti soggetti sono tenuti a notificare eventuali incidenti concernenti reti, sistemi informativi e servizi informatici al Gruppo di intervento per la sicurezza informatica, istituito presso il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza.
La legge in esame ha introdotto:
- un articolato sistema sanzionatorio, che prevede sanzioni amministrative e penali in caso di false informazioni e omessa comunicazione, nonché l’inclusione di questi ultimi tra i reati presupposto della responsabilità degli enti ex D. Lgs. 231/01;
- il raccordo con la normativa relativa ai poteri speciali governativi (cd. golden power) sui servizi di comunicazione a banda larga basati sulla tecnologia 5G; nonchè
- l’ampliamento dell’ambito di operatività della golden power nei settori ad alta intensità tecnologica.
Legge n. 133 del 18 novembre 2019 (pubblicato in G.U. n. 272 del 20 novembre 2019).
Nuovo Regolamento sull’esercizio del potere sanzionatorio dell’ANAC
E’ recentemente entrato in vigore il Regolamento dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (“ANAC”) sull’esercizio del potere sanzionatorio della stessa Autorità, adottato in sostituzione di quello che regolava l’analogo potere in capo all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (poi sostituita dall’ANAC). Le nuove disposizioni mirano a semplificare il procedimento sanzionatorio per violazione delle norme anticorruzione e si applicheranno ai procedimenti per i quali, alla data di entrata in vigore del Regolamento, non sia stata ancora effettuata la contestazione dell’addebito.
In consultazione il nuovo regolamento sulla procedura sanzionatoria COVIP
La Commissione di vigilanza sui fondi pensione (“COVIP”) ha indetto una pubblica consultazione sullo schema di Regolamento in materia di procedura sanzionatoria, che si concluderà il 9 dicembre prossimo. Esso troverà applicazione nei procedimenti sanzionatori per presunte violazioni della normativa in materia di previdenza complementare, nonché in quelli avviati dalla COVIP che riguardano sanzioni amministrative regolate da altre normative (tra cui il D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998), salvo ove non diversamente disposto.
Diritto societario/Contrattualistica
La clausola di salvaguardia nel contratto di mutuo
L’inserimento, nell’ambito dei contratti di mutuo, di una clausola di salvaguardia, in forza della quale la banca si impegna a mantenere il saggio di interesse convenzionale entro i limiti del c.d. “tasso soglia” per tutta la durata del rapporto, trasforma il divieto di interessi usurari in una specifica obbligazione della banca, con conseguente applicabilità, in caso di inadempimento, del regime della responsabilità contrattuale.
Cassazione Civile, Sez. III, sentenza n. 28286 del 17 ottobre 2019.
Diritto bancario
Aggiornata la Guida della Banca d’Italia sulle attività di vigilanza
E’ stato recentemente pubblicato l’undicesimo aggiornamento alla Guida della Banca d’Italia (“BdI”) sulle attività di vigilanza, che disciplina il processo di revisione e valutazione prudenziale e le attività di controllo sugli intermediari, nel rispetto dei principi di trasparenza e proporzionalità nella procedura di verifica delle condizioni di sana e prudente gestione e, più in generale, della normativa di settore.
Diritto finanziario
Nuovo protocollo d’intesa tra BdI e Consob
È stato da poco stipulato un protocollo d’intesa tra la BdI e la Commissione Nazionale per la Società e la Borsa (“Consob”) in materia di servizi e attività di investimento, nonché di gestione collettiva del risparmio. Scopo dello stesso è intensificare il coordinamento delle attività di supervisione delle due Autorità di Vigilanza, per quanto concerne:
- le modalità di esercizio dei rispettivipoteri regolamentari;
- lo scambio di informazioni e le modalità di cooperazione in ambito ispettivo;
- l’accertamento di irregolarità e la gestione delle crisi dei soggetti abilitati; e
- il coordinamento delle rispettive attività prodromiche all’emanazione dei provvedimenti autorizzativi.
Proposte di modifica ai Regolamenti sulle operazioni con parti correlate, Emittenti e Mercati in implementazione della SHRDII
Si concluderà il 1° dicembre la consultazione sulle proposte di modifica del Regolamento sulle operazioni con parti correlate (approvato con delibera Consob n. 7221 del 12 marzo 2010), Regolamento Emittenti (delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 199) e Regolamento Mercati (delibera Consob n. 20249/2017), in implementazione della Shareholder Rights Directive II (“SHRD II”). Tra le principali proposte di modifica, si segnala:
- la previsione di un obbligo di astensione in capo agli amministratori coinvolti in operazioni con parti correlate;
- la trasparenza delle remunerazioni; e
- nuovi poteri regolamentari Consob aventi ad oggetto la trasparenza dei gestori attivi e dei consulenti in materia di esercizio del diritto di voto.
Conclusa la consultazione sui requisiti professionali dei consulenti finanziari
Si è recentemente conclusa la consultazione indetta dal Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’Economia e delle Finanze (“MEF”) sullo schema di decreto ministeriale avente ad oggetto i requisiti di professionalità, onorabilità, indipendenza e patrimonialità necessari per lo svolgimento dell’attività di consulenza in materia di investimenti da parte di consulenti finanziari autonomi, società di consulenza e consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede.
Limiti alla c.d. “azione di nullità selettiva” nei contratti di investimento
Le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno recentemente posto fine al contrasto giurisprudenziale concernente gli effetti dell’azione di nullità avente ad oggetto specifici ordini di acquisto di strumenti finanziari (c.d. “azione di nullità selettiva”), statuendo che la nullità per difetto di forma scritta del contratto quadro di servizi di investimento può essere fatta valere solo dal cliente, con la conseguenza che gli effetti processuali e sostanziali della nullità operano soltanto a vantaggio dello stesso. Tuttavia, qualora il cliente agisca al fine di ottenere, a seguito della dichiarazione di nullità “selettiva”, la restituzione di quanto corrisposto in esecuzione di specifici ordini di acquisto, l’intermediario può eccepire la violazione del principio di buona fede nei limiti del vantaggio conseguito dal cliente medesimo in esecuzione di ordini esclusi dal petitum, paralizzando così gli effetti restitutori dell’azione di nullità selettiva.
Sezioni Uniti Civili, sentenza n. 28314 del 4 novembre 2019.
Inidoneità dell’autorizzazione del cliente a procedere all’operazione finanziaria non adeguata
In assenza della prova di aver fornito adeguate informazioni, la dichiarazione del cliente di procedere all’operazione finanziaria contenuta in un modulo standard, non è idonea a dimostrare né la volontà dello stesso di dar corso all’operazione stessa nonostante l’avvertimento della banca circa l’inadeguatezza dell’operazione de qua né l’assolvimento, da parte della banca, dell’obbligo di adeguata informazione sui rischi connessi a tale operazione.
Cassazione Civile, Sez. I, sentenza n. 28175 del 31 ottobre 2019.
Servizi finanziari/FinTech
Rapporto dell’Autorità bancaria europea sulla prestazione transfrontaliera dei servizi bancari e di pagamento in forma digitale
In un recente rapporto, l’Autorità Bancaria Europea (“EBA”) ha analizzato i potenziali ostacoli alla prestazione transfrontaliera in forma digitale dei servizi bancari e di pagamento all’interno dell’Unione Europea, evidenziando, tra l’altro, (i) l’assenza di una definizione chiara ed univoca di “prestazioni transfrontaliere di servizi digitali”, nonché (ii) una scarsa armonizzazione in materia di autorizzazioni e licenze, tutela dei consumatori e normativa antiriciclaggio.
Conformità alle norme
D.Lgs. n. 231/2001
Configurabilità della responsabilità degli enti anche per i reati fiscali
È stato di recente introdotto un nuovo articolo nel D. Lgs. n. 231/01 (l’art. 25-quinquiesdecies), in virtù del quale è stata inserita tra i reati presupposto la dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture false o altri documenti per operazioni non esistenti. Quest’ultimo si configura nel caso in cui, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, si inseriscano, in una delle dichiarazioni annuali relative a tali imposte, elementi passivi fittizi tramite, appunto, il ricorso a fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.
Decreto Legge n. 124 del 26 ottobre 2019 (pubblicato in G.U. n. 252 del 26 ottobre 2019).
Protezione dei dati personali
Lo spamming non configura reato
Non è punibile, a titolo di trattamento illecito di dati personali, l’invio di un numero esiguo di email in un circoscritto arco temporale, in assenza di una preventiva diffida comunicata al mittente, dal momento che, ai fini della configurabilità del suddetto reato, è necessario arrecare un concreto pregiudizio al destinatario, che non può esaurirsi nel semplice fastidio di dover cancellare di volta in volta dai propri sistemi le email indesiderate.
Cassazione Penale, Sez. III, sentenza n. 41604 del 20 giugno 2019.
Antiriciclaggio
L’applicazione del “Suptech” in materia antiriciclaggio
Ad esito di un progetto di ricerca del Financial Stability Institute (“FSI”) e della Banca dei Regolamenti Internazionali (“BRI”), in collaborazione con l’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (“UIF”), è stato pubblicato un quaderno antiriciclaggio sugli strumenti avanzati di raccolta e analisi dei dati impiegati dalle competenti Autorità di Vigilanza nazionali in campo finanziario (c.d. “Suptech”) operanti in Italia, Australia, Messico, Olanda, Sudafrica, Canada, Finlandia, Russia e Singapore. Si è ivi rilevato come i benefici derivanti dall’uso di strumenti tecnologici avanzati possono essere di ausilio in giurisdizioni che presentano carenze nei presidi antiriciclaggio, i quali potrebbero sfruttare l’immediata disponibilità di tali strumenti innovativi già impiegati in altri Paesi.
Mercato dei capitali
Modifiche al Regolamento Crowdfunding
Con delibera Consob n. 21110 del 10 ottobre 2019 è stato modificato il Regolamento n. 18592 del 26 giugno 2013 sulla raccolta di capitale di rischio tramite portali online, come modificato ed integrato (il “Regolamento Crowdfunding”), prevendo, inter alia, che:
- le obbligazioni e i titoli di debito emessi dalle Piccole e Medie Imprese (“PMI”) possono essere sottoscritte fino ad un massimo di 8 milioni di Euro da:
- investitori professionali;
- fondazioni bancarie
- incubatori di start-up;
- investitori a supporto delle PMI;
- investitori non professionali con portafoglio superiore a 250 mila Euro;
- investitori non professionali che si impegnano ad investire almeno 100 mila Euro in un’offerta, e dichiarino per iscritto (in un documento separato dal contratto di investimento) di essere consapevoli dei rischi connessi a tale investimento; nonchè
- investitori non professionali che investono in tale direzione nell’ambito del servizio di gestione di portafogli o di consulenza in materia di investimenti;
- i gestori di piattaforme online possono istituire, in una sezione separata del portale, una bacheca elettronica per la pubblicazione delle manifestazioni di interesse alla compravendita di strumenti finanziari, oggetto di offerte concluse con successo nell’ambito di una campagna di crowdfunding svolta sul portale stesso.
Delibera Consob n. 21110 del 20 ottobre 2019 (in G.U. n. 251 del 25 ottobre 2019).
Diritto processuale
Non può essere disposta la consulenza tecnica d’ufficio per sopperire a carenze probatorie
La prova dei fatti dedotti in giudizio deve essere articolata e fornita dalle parti, con la conseguenza che la consulenza tecnica d’ufficio non può essere disposta a fronte di lacune probatorie. Pertanto, il consulente tecnico non può avvalersi, per la formazione del suo parere, di estratti conto ed altri documenti che non siano stati prodotti in giudizio dalle parti, a pena di inutilizzabilità delle risultanze che si fondano sui documenti stessi.
Cassazione Civile, Sez. VI, ordinanza n. 27776 del 30 ottobre 2019.

