Indice
In primo piano
Legge delega per la riforma del processo penale
Entrerà in vigore il prossimo 19 ottobre 2021 la Legge delega al Governo per la riforma del processo penale, che ha l’obiettivo di velocizzare i tempi dei processi.
Tra i principali ambiti di intervento, si segnala:
- la revisione della disciplina su indagini ed udienza preliminare;
- la riforma dei riti alternativi;
- la modifica della disciplina del giudizio dibattimentale;
- la revisione e l’ampliamento della disciplina sulle condizioni di procedibilità;
- l’estensione dell’ambito di applicabilità della sospensione del procedimento penale con messa alla prova dell’imputato;
- la revisione della disciplina delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi;
- la revisione delle norme sul processo penale telematico, affermando il principio della obbligatorietà dell’utilizzo di modalità digitali tanto per il deposito di atti e documenti, quanto per le comunicazioni e notificazioni;
- la modifica della disciplina delle notifiche all’imputato; e
- la riforma della disciplina del processo in contumacia.
È stato altresì assegnato al Governo il compito di introdurre una disciplina organica della giustizia riparativa, in attuazione della Direttiva 2012/29/UE.
Le seguenti disposizioni sono immediatamente applicabili:
- la regola per la quale la prescrizione del reato si blocca con la sentenza di primo grado (sia essa di assoluzione o di condanna); e
- l’improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione (rispettivamente due anni per l’appello e un anno per il giudizio di Cassazione).
Legge Delega 27 settembre 2021, n. 134, in G.U. Serie Generale, n. 237 del 4 ottobre 2021
Pubblicati i nuovi provvedimenti euro-unitari relativi ai fattori ESG
In attuazione del Green Deal europeo, la Commissione Europea ha adottato alcuni regolamenti volti ad inserire la valutazione dei fattori di sostenibilità all’interno della legislazione esistente, applicabile dal 2 agosto 2022. L’applicazione della Direttiva Delegata (UE) 2021/1269 è invece prevista a partire dal 22 novembre 2022.
Nello specifico, i regolamenti prevedono:
- l’obbligo per imprese di investimento e GEFIA di tenere conto dei rischi di sostenibilità sia con riferimento ai requisiti organizzativi generali sia in sede di consulenza, valutando le preferenze di sostenibilità dei clienti;
- l’obbligo per le imprese di assicurazione e riassicurazione, all’interno dei settori di gestione dei rischi di cui alla Direttiva Solvency II, di tenere conto dei rischi di sostenibilità;
- l’obbligo per imprese di assicurazione e distributori di prodotti assicurativi di tenere conto dei fattori di sostenibilità nell’individuazione del mercato di riferimento del prodotto, senza necessità di identificare gruppi di clienti le cui esigenze non siano compatibili con il prodotto assicurativo al fine di consentire che a tutti i clienti siano resi disponibili prodotti assicurativi con fattori di sostenibilità.
Le Direttive Delegate invece prevedono:
- l’obbligo per gli Stati Membri di imporre alle imprese di investimento di identificare a livello granulare il mercato di riferimento potenziale per ogni strumento finanziario e specificare il tipo di cliente compatibile con tale strumento, tenendo in considerazione gli obiettivi legati alla sostenibilità;
- la necessità che i distributori di strumenti finanziari siano messi adeguatamente a conoscenza dei fattori di sostenibilità dello strumento finanziario al fine di poter valutare adeguatamente gli obiettivi di sostenibilità con riferimento al singolo cliente;
- l’obbligo per i distributori di strumenti finanziari di disporre di adeguati dispositivi di governance dei prodotti per assicurarne la compatibilità anche con obiettivi di sostenibilità del mercato di riferimento;
- l’obbligo per gli Stati Membri di imporre alle società di gestione di tener conto dei fattori di sostenibilità nel rispetto degli obblighi di procedure e organizzazione;
- l’obbligo per gli Stati Membri di assicurare che le società di gestione si dotino delle risorse e delle competenze necessarie per permettere un’efficace integrazione dei rischi di sostenibilità.
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 277, 2 agosto 2021
Il lancio della FinTech Sandbox italiana
In attuazione dell’art. 36, comma 2-bis e ss. del Decreto Crescita, il Ministero dell’economia e delle finanze ha recentemente emanato un decreto (entrato in vigore il 17 luglio scorso), che regola composizione ed attribuzioni del Comitato FinTech, organo volto a coordinare il procedimento di sperimentazione previsto dalla nuova Sandbox regolamentare, anch’essa introdotta con lo stesso Decreto. Grazie a quest’ultimo strumento, le aziende FinTech che vogliano lanciare sul mercato un prodotto/servizio innovativo nei settori bancario, finanziario o assicurativo, avranno l’opportunità di sperimentare, per un periodo di 18 mesi, il prodotto/servizio in questione in un ambiente protetto nel quale le competenti autorità di vigilanza, oltre a consentire deroghe a propri orientamenti/atti/regolamenti, rappresentano un interlocutore privilegiato per comprendere ed attuare la normativa di settore, permettendo alle imprese FinTech, in grado di apportare valore aggiunto al settore di riferimento, un più facile e sicuro ingresso nel mercato. Allo stesso tempo, la Sandbox rappresenta un’opportunità per le autorità di vigilanza, al fine di adeguare la regolamentazione all’inarrestabile processo di trasformazione digitale nei suddetti settori.
Banca d’Italia, CONSOB e IVASS il 30 settembre scorso hanno annunciato l’avvio della prima finestra temporale per la presentazione delle domande di ammissione, che si estenderà dal 15 novembre al 15 gennaio 2022.
Diritto societario/Contrattualistica
Al via la consultazione della Commissione UE sui partenariati pubblico-privati (“PPP”)
La Commissione ha avviato, il 27 luglio 2021, una consultazione (che terminerà il 2 novembre 2021) sulla normativa sui partenariati pubblico-privato (PPP) volta a prevenire il riciclaggio di denaro ed il finanziamento del terrorismo
Scopo della consultazione è:
- ottenere informazioni riguardanti le tipologie di “PPP”, i soggetti partecipanti, le informazioni scambiate e le misure adottate per garantire la tutela dei diritti fondamentali;
- raccogliere contributi riguardo ai meccanismi applicati per misurare l’efficacia e il successo di tali partenariati e migliorare la comprensione, da parte della Commissione, degli effetti, benefici e del valore aggiunto dei vari “PPP” nella lotta al riciclaggio;
- fornire alla Commissione informazioni sufficienti per l’elaborazione di linee guida e la pubblicazione delle migliori prassi.
Consultazione della Commissione UE
La responsabilità per colpa dell’amministratore delegato della capogruppo
In dissonanza rispetto alla dottrina prevalente, la Cassazione ha affermato che «né i poteri di direzione e di coordinamento né l’autonomia giuridica degli organi di gestione delle controllate sono ontologicamente incompatibili con la titolarità, in capo all’amministratore della capogruppo, di una competenza inerente eventuali aree di rischio connesse all’attività d’impresa», rilevando così la possibile attribuzione di una responsabilità per colpa anche a carico dell’amministratore delegato della capogruppo per fatti verificatisi in una controllata in particolare quando, come nel caso di specie, alla capogruppo siano attribuiti poteri di holding gestoria.
Cassazione sent. n. 32899 del 6 settembre 2021
Diritto Bancario
La Relazione ABE sull’uso delle piattaforme digitali nel settore bancario e dei pagamenti dell’UE
L’ABE ha pubblicato, il 26 settembre 2021, un rapporto sull’uso di piattaforme digitali del settore bancario e dei pagamenti dell’UE. L’ABE identifica una rapida crescita nell’uso di piattaforme digitali per “fare da ponte” tra clienti e istituzioni finanziarie, tendenza che dovrebbe accelerare in linea con la progressiva digitalizzazione del settore finanziario dell’UE. A fronte di quest’ultima, stanno emergendo nuove forme di interdipendenze finanziarie, operative e di reputazione e l’ABE individua dei passi per rafforzare la sua capacità di vigilanza per monitorare gli sviluppi del mercato.
Report dell’ABE sull’uso di piattaforme digitali nei settori bancari e di pagamento dell’UE
Orientamenti finali dell’ABE sul superamento dei limiti delle grandi esposizioni
Il 15 settembre 2021 l’ABE ha pubblicato i propri orientamenti finali circa i criteri di valutazione dei casi (eccezionali) in cui gli istituti di credito superano i limiti delle grandi esposizioni. Scopo degli orientamenti è fornire principi-guida basati su criteri predefiniti per aiutare le autorità competenti a decidere se le circostanze eccezionali che portano a una violazione dei limiti delle grandi esposizioni giustifichino la concessione di un periodo di tempo per rientrare nei suddetti limiti.
In particolare, gli orientamenti dettano i seguenti criteri in base ai quali l’autorità competente può definire un limite temporale per la compliance:
- il resoconto di violazioni dell’istituto;
- la tempestività della notifica della violazione o le azioni correttive per rientrare nella normalità;
- le ragioni, la complessità e la portata della violazione;
- la situazione finanziaria complessiva dell’istituto;
- la concentrazione complessiva del rischio nel portafoglio bancario;
- il tipo di controparte e la sua affidabilità creditizia; e
- le misure già adottate per affrontare la violazione.
Orientamenti finali dell’ABE sul superamento dei limiti delle grandi esposizioni (EBA/GL/2021/09)
Orientamenti sulle prove di stress dei sistemi di garanzia dei depositi
Con la relazione finale del 15 settembre 2021, l’ABE ha modificato i propri orientamenti sugli stress test dei SDG ai sensi della Direttiva 2014/49/UE, già emanate nel 2016. Gli orientamenti rivisti rafforzano ulteriormente l’attuale quadro delle prove di stress dei SGD, richiedendo agli stessi di testare la loro capacità di resistenza in un maggiore numero di situazioni e mirano a fornire un modello più completo, chiaro e armonizzato per la registrazione e la presentazione dei risultati delle prove di stress all’ABE. La scadenza per la presentazione del prossimo modello di segnalazione da parte dei SGD è fissata al 16 giugno 2024.
Mutuo indicizzato al franco svizzero: le clausole redatte in modo non chiaro e comprensibile possono essere affette da nullità
La Suprema Corte ha ribadito il proprio orientamento in merito alla vessatorietà di clausole prive del requisito di chiarezza e comprensibilità.
Nel caso di specie, la Cassazione ha cassato con rinvio la pronuncia della Corte d’Appello di Milano che aveva rigettato la domanda degli appellanti relativa alla nullità della doppia clausola di conversione in caso di estinzione anticipata di un mutuo erogato in euro con interessi indicizzati al franco svizzero.
La Corte ha ravvisato profili di invalidità della suddetta clausola ai sensi degli art. 116 e 117, T.U.B., nonché ai sensi degli artt. 33 ss. del Codice del Consumo, rilevando che, in materia di contratti tra professionisti e consumatori, “le clausole redatte in modo non chiaro e comprensibile possono essere qualificate vessatorie o abusive e pertanto affette da nullità, se determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto e ciò anche ove esse concernano la stessa determinazione dell’oggetto del contratto o l’adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, se tali elementi non sono individuati in modo chiaro e comprensibile”.
Cassazione Civile, Sezione I, sent. 31 agosto 2021, n. 23655
La BCE sulla delega delle decisioni in materia di significatività dei soggetti vigilati.
La BCE ha apportato delle modifiche alla precedente decisione (UE) 2017/934, vista la rilevata necessità di chiarire la procedura di delega dei poteri in relazione alle modifiche alle decisioni in materia di significatività, qualora i capi di unità operative nutrano dubbi riguardo all’interconnessione tra tale decisione e una o più decisioni che richiedono l’approvazione dell’autorità di vigilanza. Nello specifico, si prevede che la modifica di una decisione non possa essere adottata con decisione delegata qualora la complessità della valutazione o la delicatezza della questione richieda che essa sia adottata con procedura di non obiezione. In tal caso, dunque, le unità operative sono chiamate a sottoporre la modifica al Consiglio di vigilanza e al Consiglio direttivo della BCE, ai fini dell’adozione con procedura di non obiezione.
Proposta di revisione della Direttiva CE sul credito al consumo
Il 30 giugno 2021 la Commissione europea ha proposto la revisione della legislazione vigente in materia di credito al consumo, al fine di rimodulare, ridimensionare ed armonizzare gli interventi nazionali attuativi della Direttiva 2008/48/CE.
Scopo della Direttiva è istituire un quadro comune per l’armonizzazione di taluni aspetti delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri in materia di crediti al consumo, nella forma di determinati contratti di credito ai consumatori ed erogazione tramite crowdfunding in favore dei consumatori.
Gli aspetti salienti della proposta hanno ad oggetto:
- le informazioni da fornire prima della conclusione del contratto, presentate in maniera chiara ed adeguata, anche con rispetto al progresso digitale dei servizi;
- la revisione delle norme relative alla valutazione del merito creditizio per scongiurare la problematica dell’eccessivo indebitamento; e
- le indicazioni in ordine alla forma e contenuto dei contratti, anche per evitare l’elusione delle tutele garantite attraverso l’impiego di forme particolari di contratti, nonché norme di comportamento e requisiti da parte del personale.
Proposta di revisione della Direttiva CE
Nuovo arbitro in ambito bancario e finanziario, attivato in Parlamento
A fine settembre scorso è entrato a regime il protocollo siglato dalla Commissione parlamentare di vigilanza delle banche con la GDF, per la creazione di una piattaforma informatica cui imprese e famiglie potranno inviare segnalazioni sulle criticità nei rapporti con banche ed intermediari finanziari.
I soggetti di cui sopra potranno rivolgersi all’organismo al fine di favorire, in un’ottica di leale collaborazione, la prevenzione ovvero la rapida definizione e conciliazione della controversia, contribuire alla corretta applicazione delle norme vigenti in materia ovvero al superamento di criticità, inadempienze e difficoltà operative. Le segnalazioni non potranno essere anonime, e saranno valutate nel termine (non perentorio) di 30 giorni.
Il personale della GDF svolgerà l’istruttoria formale delle segnalazioni rilevanti e potrà essere autorizzato dalla Commissione a comunicare al proprio Comando tutela economia e finanza, fatti o atti di potenziale rilievo per le attività istituzionali.
Concessione abusiva di credito all’impresa in difficoltà
La Corte di Cassazione ha statuito che la concessione di credito da parte di una banca, erogato nei confronti di un’impresa in stato di difficoltà economico-finanziaria, ed in mancanza di concrete possibilità di superamento della crisi, integra un illecito del soggetto finanziatore che, con dolo o colpa, è venuto meno ai suoi doveri primari. Quest’ultimo sarà obbligato al risarcimento del danno, ove si dimostri che l’aggravamento del dissesto sia dovuto alla continuazione dell’attività aziendale.
In questi casi, il curatore fallimentare è legittimato ad agire contro il soggetto finanziatore per concessione abusiva del credito.
Questa fattispecie non è invece integrata ove la banca erogatrice, pur al di fuori di una formale procedura di risoluzione della crisi dell’impresa, abbia assunto un rischio non irragionevole, operando nell’intento del risanamento aziendale ed erogando credito ad un’impresa suscettibile, secondo una valutazione ex ante, di superamento della crisi o almeno di proficua permanenza sul mercato della stessa.
Corte di Cassazione sent. n. 24725/21 del 14 settembre 2021
Diritto Finanziario
La CONSOB si conforma agli Orientamenti ESMA in tema di attuazione delle norme sull’ informativa finanziaria
Con avviso del 23 settembre 2021, la CONSOB ha comunicato di conformarsi agli orientamenti emanati dall’ESMA in relazione all’attività finalizzata all’attuazione delle norme in materia di informativa finanziaria. Gli orientamenti sono principles-based e:
- definiscono l’attività finalizzata all’attuazione suddette norme e il campo di applicazione ai sensi della Direttiva sulla Trasparenza;
- stabiliscono le caratteristiche che dovrebbero avere le autorità di vigilanza;
- descrivono le tecniche di selezione che dovrebbero essere applicate, come pure altri aspetti della metodologia sottesa all’attività finalizzata all’attuazione delle norme;
- descrivono i tipi di azioni che dovrebbero essere utilizzati dalle autorità di vigilanza nell’ambito dell’attività finalizzata all’attuazione delle norme; e
- spiegano in che modo le attività finalizzate all’attuazione delle norme sono coordinate in seno all’ESMA.
Avviso CONSOB del 23 settembre 2021
Gestione patrimoniale: mala gestio per lo scostamento del benchmark?
Nel giudicare un caso di asserita mala gestio per scostamento dal benchmark di riferimento, la Corte di Cassazione ha ritenuto che, nel caso in cui non vi sia stata alterazione della concordata composizione del portafoglio titoli, affinché sia effettivamente configurabile una mala gestio dal parte del gestore per asseriti risultati negativi della gestione, non è sufficiente il mero scostamento dal benchmark prescelto (altrimenti ricorrendo un’ipotesi di responsabilità sostanzialmente oggettiva), dovendosi invece valutare le ragioni di detto scostamento al fine di individuare eventuali, concreti profili di negligenza e/o imprudenza e/o imperizia del gestore medesimo, che, peraltro, possono essere rivelati anche in base all’entità dello scostamento stesso.
Cassazione Civile, sezione I, ordinanza del 20 settembre 2021, n. 25343
Emittenti: CONSOB emana i parametri delle informazioni finanziare diffuse al mercato per l’anno 2021
In attuazione dell’art. 89-quater del Regolamento Emittenti, la CONSOB ha di recente emanato i parametri per la correttezza e la completezza delle informazioni finanziarie diffuse al mercato da parte degli emittenti quotati, con la finalità di individuare gli emittenti quotati i cui documenti verranno sottoposti a controllo. I nuovi parametri tengono altresì conto dei possibili impatti del COVID-19 sull’anzidetta informativa finanziaria.
Delibera CONSOB n. 21990 dell’8 settembre 2021
La validità del contratto di interest rate swap
Chiamata a pronunciarsi sulla validità di un contratto di interest rate swap con versamento up-front, la Suprema Corte ha rilevato come tale contratto non sia di per sé nullo per difetto o illiceità della causa, occorrendo piuttosto la verifica caso per caso del concreto assetto dei rapporti negoziali. Il contratto dovrà dunque ritenersi valido se la causa aleatoria del contratto di swap e quella del sottostante rapporto di finanziamento, pur collegate, restino autonome e distinte, senza comportare alcuna alterazione del rischio a carico dell’operatore commerciale.
Cassazione Civile, sezione I, sentenza del 6 settembre 2021, n. 24014
La rimodulazione dell’investimento non sana il vizio derivante dall’assenza del contratto quadro
Viene portato all’attenzione della Corte il caso di un contratto di interest rate swap, ritenuto invalido dall’istante in assenza di un valido contratto quadro. L’intermediario resistente e i giudici di merito ritenevano tuttavia infondate le richieste dell’istante, posto che, a seguito della successiva incorporazione dell’originario intermediario, il contratto sarebbe stato rimodulato sulla base di un nuovo contratto quadro sottoscritto con l’intermediario incorporante. La Suprema Corte ha accolto il ricorso, ritenendo che, in assenza di contratto quadro, la rimodulazione del contratto di swap comporta che il requisito della forma scritta del contratto-quadro ex art. 23 TUF sussista solo con riguardo alla nuova operazione, lasciando permanere l’invalidità della prima per difetto di tale requisito.
Cassazione Civile, sezione I, sentenza del 6 settembre 2021, n. 24015
Commercializzazione in Italia di OICVM e FIA: pubblicate le informazioni previste dal Regolamento (UE) 2019/1156
In data 2 agosto 2021, la CONSOB ha pubblicato le informazioni sulla commercializzazione in Italia di OICVM e FIA.
Per gli OICVM UE deve essere espletata la procedura di notifica da parte dell’Autorità del Paese di origine dell’OICVM. Nel caso di OICVM (italiani e UE) commercializzati in Italia ad investitori retail, l’avvio della commercializzazione è preceduta dal deposito della documentazione d’offerta tramite il Sistema DEPROF. Deve inoltre essere trasmessa alla CONSOB la documentazione relativa all’attività pubblicitaria connessa all’offerta al pubblico in Italia di OICVM (art. 101 del TUF e art. 34-octies del Reg. Emittenti). La commercializzazione in Italia di FIA è invece preceduta dalla procedura di notifica di cui all’art. 43 del TUF, ovvero, in caso di FIA non riservati, dall’autorizzazione di cui all’art. 44 del TUF.
Operatività su turbo certificates e minifuture certificates
A seguito dell’introduzione da parte dell’AFM di misure di product intervention volte a limitare in ambito nazionale la distribuzione alla clientela al dettaglio dei prodotti c.d. turbo-like, la CONSOB ha ritenuto necessario verificare la sussistenza di presupposti per l’introduzione di misure analoghe, che dovrebbero essere attuate laddove si ritenesse necessaria una tutela degli investitori. Tuttavia, gli esiti del continuo monitoraggio del mercato conducono a ritenere che le caratteristiche – anche dimensionali – dell’operatività su prodotti c.d. turbo-like a livello nazionale non sono tali da generare i presupposti per l’adozione di misure di intervento analoghe a quelle previste dall’AFM.
CONSOB Notiziario settimanale – anno XXVII – n. 30 – 2 agosto 2021
Orientamenti di vigilanza in materia di società di investimento semplice
Banca d’Italia e CONSOB hanno pubblicato gli orientamenti di vigilanza sulle SiS, introdotte nell’ordinamento italiano dall’art. 27 del Decreto Crescita Il documento congiunto contiene una ricognizione delle principali disposizioni applicabili alle SiS, definisce alcuni orientamenti di vigilanza e indica la procedura applicabile in caso di superamento non temporaneo del limite di patrimonio netto di cui all’art. 1, comma 1, lett. i-quater, del TUF.
Orientamenti di vigilanza di Banca d’Italia e CONSOB in materia di società di investimento semplice
Diritto delle Assicurazioni
Proposte di modifica della Solvency II
Con proposta del 22 settembre 2021, la Commissione Europea ha adottato una revisione della normativa Solvency II. L’obiettivo della revisione è rafforzare il contributo degli assicuratori europei al finanziamento della ripresa, al completamento dell’Unione dei mercati dei capitali e all’incanalamento dei fondi verso il Green Deal europeo. Le principali modifiche riguarderanno l’adeguatezza e l’efficacia dei sistemi di risanamento e risoluzione, nonché l’informazione ai consumatori circa la situazione finanziaria del proprio assicuratore.
Proposta COM (2021) 581 per una direttiva che modifichi la Direttiva 2009/138/CE – solo in inglese
Conformità alle Norme
D.lgs. n. 231/2001
L’autonomia dell’OdV alla luce della sentenza sul caso “Banca Popolare di Vicenza”
Il Tribunale Penale di Vicenza si è pronunciato sull’imputazione, ai sensi dell’art. 25-ter, comma 1, lett. r) ed s) della 231, dei reati di cui agli artt. 2638 e 2637 cod. civ., nei confronti della Banca Popolare di Vicenza, in merito all’inadeguatezza, in termine di funzionamento e composizione, dell’OdV e, di riflesso, del modello 231 adottato. Con riguardo al profilo dell’indipendenza dei componenti dell’OdV, i giudici hanno evidenziato che:
- il giudizio sulla stessa non va operato ex ante ma attraverso una prognosi postuma sui meccanismi di funzionamento in concreto, che accerti come l’inefficacia dell’operato sia dovuta al fatto che i suoi componenti non godevano della necessaria indipendenza;
- il requisito di indipendenza non è sufficiente ad escludere la responsabilità dell’ente (così come la non indipendenza non è sufficiente ad accertare la responsabilità), riconoscendo la facoltà di nominare anche soggetti che abbiano svolto attività per conto dell’azienda.
Rispetto al profilo del funzionamento, i giudici hanno evidenziato l’inadeguatezza dell’attività di reportistica e di flussi informativi, sottolineando come un’attenta documentazione della propria attività da parte dell’organismo di vigilanza (il quale deve godere di autonomi poteri di iniziativa e controllo) sia essenziale in sede di contestazione penale, posto che ciò che non viene documentato in atti non potrà essere dimostrato innanzi al giudice.
Tribunale Penale di Vicenza Sent. n. 348 del 17 giugno 2021
Protezione dei dati personali
Decisione BCE sui limiti dello svolgimento delle funzioni di vigilanza
Pubblicata in GUUE del 16 settembre 2021 la decisione della BCE che stabilisce le norme in base alle quali la stessa può limitare i diritti degli interessati nello svolgimento dei suoi compiti di vigilanza. In particolare, la decisione stabilisce che il titolare del trattamento può limitare alcuni specifici diritti di cui al Regolamento (UE) 2018/1725 qualora l’esercizio di tali diritti possa compromettere l’assolvimento dei compiti di vigilanza della BCE, la sicurezza e la solidità degli enti creditizi e la stabilità del sistema finanziario dell’Unione e di ciascuno Stato Membro, nonché l’efficacia della segnalazione delle violazioni.
Parere del Garante privacy europeo sulla proposta di Direttiva sui crediti al consumo
Il GEPD ha pubblicato il suo parere sulla proposta di direttiva della Commissione Europea sui crediti al consumo.
Pur apprezzando l’intento di rafforzare la protezione dei consumatori, il GEPD invoca la necessità di ulteriori misure, tra cui quelle volte a delineare le categorie di dati personali che possono essere utilizzati per la valutazione del merito creditizio e quelle relative alla considerazione di requisiti, ruolo e responsabilità delle banche dati o dei terzi che forniscono “punteggi di credito”.
Opinione del GEPD sulla Proposta di Direttiva sui crediti al consumo, del 26 agosto 2021
Facebook, protezione dati personali e il ruolo delle Autorità competenti.
Con sentenza resa nella causa “Facebook Irlanda e a.”, la CGUE ha mitigato l’applicazione del meccanismo dello “sportello unico”, secondo cui i titolari del trattamento dei dati transfrontalieri ricadono nella competenza di un’unica Autorità di controllo, quella dello stato membro in cui il titolare ha la sede principale. Nel caso di specie, invece, la Corte ha invitato alla cooperazione tra Autorità, rilevando l’esigenza di garantire un’applicazione coerente ed omogenea, in tutta l’Unione, delle norme in materia di protezione delle libertà e dei diritti fondamentali delle persone fisiche.
Decisione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 15 giugno 2021, caso C-645-19
Antiriciclaggio
Trasposizione in Italia della VI Direttiva UE sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale
Il 5 agosto 2021, il Consiglio dei Ministri ha approvato lo schema di decreto legislativo in recepimento della VI Direttiva sull’antiriciclaggio, che introduce, tra l’altro, la definizione dei reati e delle sanzioni in materia di riciclaggio, l’estensione della responsabilità penale alle persone giuridiche e la doppia incriminabilità per alcune fattispecie di reato.
Di conseguenza, si allarga il catalogo dei reati presupposto ex 231, con una severità che supera le richieste: specificamente viene esteso a tutti i delitti, siano essi dolosi o colposi ed a prescindere dalla cornice edittale per essi prevista, mentre punisce con l’arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.
Consultazione UE sull’istituzione di un’Autorità europea antiriciclaggio
La Commissione europea ha avviato una consultazione pubblica, che terminerà il 27 ottobre 2021, avente ad oggetto una proposta di Regolamento che istituisce un’Autorità europea antiriciclaggio.
Compito della stessa è fungere da fulcro di un sistema integrato e decentralizzato in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo, cooperando con e coordinando l’attività delle Autorità nazionali.
Obiettivo è colmare le lacune legislative sulla vigilanza transfrontaliera, assistendo le Autorità nazionali per incrementarne l’efficacia, garantendo standard di vigilanza e metodologie di valutazione del rischio armonizzate e di testata qualità.
La prevenzione delle fattispecie in esame sarà perseguita attraverso poteri direttivi e di vigilanza direttamente attribuiti alla costituenda Autorità UE, che potrà adottare decisioni ad hoc nei confronti di soggetti del settore finanziario.
Consultazione UE sull’istituzione di un’Autorità europea antiriciclaggio
Emanato il Regolamento UE che istituisce il Fondo di Sicurezza interna
In data 7 luglio 2021, è stato emanato il Regolamento recante l’istituzione del Fondo di Sicurezza Interna UE.
Il regolamento, in tema di sicurezza nazionale, di competenza esclusiva degli Stati Membri, riconosce che una piena attuazione dell’art. 67, par. 3, TFUE, è necessaria una cooperazione ed un coordinamento a livello euro-unitario tra le Autorità nazionali e le agenzie europee di settore, al fine di attuare misure di prevenzione e lotta alla criminalità organizzata ed il terrorismo.
Il Fondo mira quindi a sostenere finanziariamente le priorità stabilite nell’Agenda europea sulla sicurezza per il periodo 2020-2025, tra cui l’interoperabilità dei sistemi di informazione e delle banche dati in merito alla cooperazione giudiziaria e di polizia, di asilo ed immigrazione.
Regolamento UE n. 2121/1149 del 7 luglio 2021 in G.U. n.71 del 9 settembre 2021
Nuove linee guida ABE in tema di Antiriciclaggio
Il 2 agosto 2021 l’ABE ha posto in consultazione la bozza degli Orientamenti in tema di politiche e procedure aziendali che gli intermediari dovrebbero adottare per assicurare la conformità alle disposizioni in materia di Antiriciclaggio.
L’avvio della consultazione, il cui temine finale è stato fissato al 2 novembre 2021, segue di circa un mese la pubblicazione dell’ultimo aggiornamento degli Orientamenti ABE sulla governance interna “EBA Guidelines on Internal Governance under Directive 2013/36/EU”.
La bozza in consultazione si focalizza su tre distinti argomenti principali:
- il ruolo dell’organo di gestione in relazione alle sue competenze e articolazioni;
- il ruolo del compliance officer per l’Antiriciclaggio; e
- l’organizzazione della funzione di compliance per l’Antiriciclaggio a livello di gruppo.
Linee guida EBA del 2 luglio 2021
Consultazioni EBA del 29 luglio 2021
Mercato di capitali
Approvata la garanzia UE per le operazioni sintetiche
Tra gli interventi adottati a livello comunitario per sostenere le imprese colpite dalla pandemia, la Commissione europea, nel quadro temporaneo delle norme UE sugli aiuti di Stato, ha approvato l’introduzione di un nuovo prodotto di cartolarizzazione sintetica al fine di mobilitare ingenti somme (almeno 13 mld di Euro) sotto forma di nuovi e più rischiosi prestiti a favore delle PMI che si prevedono saranno redditizie a lungo termine, presenti nei 22 Stati Membri che hanno aderito alla governance del FEI.
Il nuovo strumento sarà offerto dal gruppo BEI (composto dalla BEI e dal FEI), sotto forma di garanzia su un segmento di rischio di un portafoglio di attività, a condizione che quest’ultimo rispetti determinate soglie dimensionali e non contenga esposizione deteriorate. La garanzia sarà prestata dal gruppo BEI, il quale addebiterà all’intermediario una commissione di garanzia sovvenzionata.
Comunicato Stampa Commissione europea del 16 agosto 2021
Diritto penale societario
In arrivo il Decreto di recepimento della Direttiva UE sul whistleblowing
Il Governo sta lavorando alla stesura del Decreto di recepimento delle direttive europee, tra cui la Direttiva UE sulle pratiche di whistleblowing, in attuazione dell’art. 23 della L. n. 53/2021 (legge di delegazione europea 2019/2021), in vigore dall’8 maggio 2021.
Tra le novità sulla disciplina del whistleblowing nel settore sia pubblico che privato, tra le altre:
- ampliamento del novero dei segnalanti, saranno compresi anche i soggetti che non abbiano ancora iniziato il rapporto di lavoro per le informazioni acquisite durante il processo di selezione o delle trattative precontrattuali;
- l’istituzione di canali alternativi ed interni al settore pubblico e privato che garantiscano al segnalante un’adeguata tutela della sua riservatezza, attraverso il divieto di divulgare i suoi dati senza espresso consenso, l’espresso divieto di forme di ritorsione (licenziamento, retrocessione, discriminazione ecc), la previsione di misure di sostegno economico e giudiziale;
- sanzioni fino a 50.000 mila euro per chi tenga comportamenti ostruzionistici, ritorsivi o vessatori nei confronti del segnalante, il quale a sua volta potrebbe essere condannato a specifiche sanzioni ed al risarcimento del danno in caso di divulgazione di informazioni false.
La Cassazione riconosce l’esistenza dell’insider di se stesso
La Corte di Cassazione ha riconosciuto la rilevanza penale della figura dell’“insider di se stesso” (ovvero, l’insider trader che sfrutti un’informazione privilegiata non ancora resa nota al pubblico, dal medesimo creata in forza della carica societaria rivestita, al fine di trarne un profitto economico), secondo un’interpretazione in chiave “statico-oggettiva” del termine “informazione” che, secondo la Corte, non implica alcun requisito di alterità tra fonte dell’informazione ed utilizzatore della medesima.
La Cassazione ha così posto fine al lungo contenzioso “Cremonini”, confermando la sentenza della Corte d’Appello di Milano e riconoscendo la possibilità di una interpretazione analogica del testo dell’art. 184 T.U.F., al fine di ricomprendervi la figura dell’insider di se stesso, e ponendo altresì fine, a livello nazionale, al dibattito circa la possibilità di incriminare l’insider che non abbia acquisito da terzi le informazioni privilegiate, ma le abbia esso stesso decise e create.
Corte di Cassazione sent. n. 31507/21 del 11 agosto 2021
Diritto processuale
La legittimazione processuale attiva e passiva della società incorporata secondo la Cassazione
Le Sezioni Unite della Cassazione si sono pronunciate in merito alla legittimazione processuale della società incorporata a seguito della cancellazione dal Registro delle imprese.
In particolare, la Corte ha affermato che:
- la fusione per incorporazione estingue la società incorporata, la quale non può dunque iniziare un giudizio in persona del suo ex amministratore, avendo facoltà della società incorporante di spiegare intervento volontario in corso di causa, ai sensi dell’art. 105 c.p.c. nel rispetto delle regole che lo disciplinano;
- per la corretta instaurazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 15 L.F., il ricorso per la dichiarazione di fallimento ed il relativo decreto di convocazione devono essere notificati all’ente incorporante, il quale ne prosegue tutti i rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione;
- la questione dell’assoggettabilità al fallimento, è solo in parte sovrapponibile alla questione circa l’esistenza dell’ente, potendo lo stesso fallire entro un anno dalla cessazione della sua esistenza (art. 10 L.F.).
Corte di Cassazione sent. n. 21970 del 30 luglio 2021
Legenda
ABE: Autorità Bancaria Europea
AFM: Autorità olandese per i mercati finanziari
Antiriciclaggio: disposizioni in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo
BCE: Banca Centrale Europea
BEI: Banca Europea per gli Investimenti
CGUE: Corte di Giustizia dell’Unione Europea
CFT: Contrasto al Finanziamento del Terrorismo
CONSOB: Commissione Nazionale per le Società e la Borsa
Decreto Crescita: Decreto Legge n. 34/2019 del 30 aprile 2019
Direttiva Trasparenza: Direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull’armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla
negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE (modificata dalla direttiva 2013/50/UE)
ESG: Environmental, Social and Governance
ESMA: Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati
FEI: Fondo Europeo per gli Investimenti
FIA: Fondo di Investimento Alternativo
GEFIA: Gestori di Fondi di Investimento Alternativi
GEPD: Garante Europeo per la Protezione dei Dati
GDF: Guardia di Finanza
Governance: sistema di conduzione e direzione di un’impresa
Green Deal Europeo: Decisione (UE) 2016/1841 del Consiglio, del 5 ottobre 2016
GU: Gazzetta Ufficiale
GUUE: Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea
IVASS: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni
Legge 231: Decreto Legislativo n. 231/2001 sulla responsabilità amministrativa da reato
L.F.: Legge Fallimentare, R.D. 16 marzo 1942, n. 267
OdV: Organismo di Vigilanza
OICVM: Organismo di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari
Regolamento Emittenti: adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999
SiS: Società di investimento semplice
SGD: Sistema di Garanzia dei Depositi
TFUE: Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea
TUB: Testo Unico Bancario
TUF: Testo Unico della Finanza