La Corte d’appello di Ancona, in conformità con altre pronunce giurisprudenziali, ha affermato che la prova della titolarità del credito deve essere fornita attraverso il contratto di cessione, da cui si ricavi in modo chiaro ed univoco che il credito oggetto di contestazione è stato effettivamente ceduto.
Secondo la Corte, la pubblicazione dell’avviso di cessione nella Gazzetta Ufficiale non è sufficiente a provare la titolarità del credito, bensì dà solo notizia dell’avvenuta cessione, senza prevedere la specifica indicazione dei crediti ceduti.
Corte d’appello di Ancona, sentenza del 3 maggio 2022