La quinta sezione della Corte di Cassazione ha delineato i confini applicativi dei reati di ostacolo alle funzioni di vigilanza, di cui all’art. 2638 c.c., e di manipolazione del mercato, disciplinato dall’art. 185 del TUF.
Pertanto, il primo è un c.d. “reato di evento”, che si consuma nel momento in cui si realizza un ostacolo alle funzioni di vigilanza e si perfeziona con il verificarsi di un danno effettivo e rilevante, derivante da una condotta attiva o omissiva consistente nell’omissione di informazioni alle autorità di vigilanza competenti.
Viceversa, il secondo, che tutela l’integrità del mercato finanziario e dell’investitore, è considerato un “reato di condotta” e di “pericolo concreto”, consumato quando la condotta è idonea a produrre un’alterazione del prezzo degli strumenti finanziari.
Cassazione penale, Sez. V, sentenza del 4 maggio 2022, n. 17789