La Cassazione ha enunciato il principio secondo il quale, in caso di costituzione di pegno su quote di società a responsabilità limitata, la base imponibile, ai fini del calcolo dell’imposta di registro, è costituita dalla somma garantita e non dal valore delle quote oggetto di pegno.
La Corte ha negato che nella nozione di “titoli” di cui all’art. 43 del D.P.R. n. 131/1986 possano rientrare anche le quote di S.r.l o di società di persone, in quanto queste ultime sono prive delle caratteristiche di letteralità, autonomia e incorporazione tipiche dei titoli di credito. Di conseguenza, in caso di pegno avente a oggetto tali beni, l’imposta deve essere assolta sull’importo della somma garantita.
Corte di Cassazione, Sez. V, ordinanze n. 9377 e 9378 del 22 marzo 2022