Ai sensi dell’art. 23 del TUF, la banca o l’intermediario finanziario deve provare di aver adempiuto agli obblighi informativi aventi ad oggetto le caratteristiche dell’investimento, nonché il grado effettivo di rischiosità dello stesso. Tale obbligo si intende adempiuto quando vengono raccolte, all’atto della sottoscrizione del contratto-quadro, le informazioni chiave relative all’investitore e fornite a quest’ultimo informazioni concernenti gli strumenti finanziari offerti, compreso il grado di rischiosità degli stessi e l’eventuale inadeguatezza dell’operazione.
La Cassazione ha precisato che i suddetti obblighi informativi sono preordinati a favorire scelte consapevoli da parte dell’investitore. Per questo, pure in presenza di un investitore aduso ad operazioni finanziarie a rischio elevato, l’intermediario non è esonerato dall’obbligo informativo di cui al TUF avente ad oggetto natura, rendimento ed ogni altra caratteristica essenziale dello strumento finanziario in questione.
Corte di Cassazione, Sez. I civile, ordinanza del 27 maggio 2022 n. 17271