Il Tribunale penale di Parma ha recentemente respinto un ricorso contro una presunta truffa online. Il ricorrente aveva citato in giudizio la banca in questione per ottenere la restituzione delle somme asseritamente sottratte.
Nel merito, il tribunale ha accertato che la banca non può essere ritenuta responsabile per il comportamento negligente del ricorrente nell’utilizzo di tali mezzi di pagamento.
Infatti, ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs. 11/2010, tutte le perdite derivanti da operazioni di pagamento non autorizzate sono imputabili al cliente che ha agito in modo fraudolento o non ha adempiuto agli obblighi relativi all’utilizzo dei mezzi di pagamento previsti dal contratto stipulato con la banca.
Pertanto, nel caso in questione il cliente aveva violato i suoi obblighi contrattuali, poiché nei giorni precedenti ai pagamenti non autorizzati aveva fornito i suoi dati di accesso personali e non trasferibili a una persona sconosciuta durante una telefonata (seguita da molte altre). Inoltre, il cliente non aveva comunicato alla banca la suddetta situazione.
Sullo stesso tema, la Corte di Cassazione ha recentemente ritenuto responsabile una banca per mancanza di diligenza del debitore nell’adempimento del contratto, in quanto non aveva adottato strumenti idonei a contrastare l’accesso non autorizzato al sistema di home banking dei propri clienti. Infatti, in base al principio di diligenza professionale della banca – che prevede il rispetto dei parametri del cosiddetto “banchiere prudente” – è necessario predisporre adeguati strumenti di prova di un’operazione, in grado di risalire al cliente che l’ha effettuata. Nel caso deciso dalla Cassazione, se da un lato il cliente aveva correttamente denunciato l’omissione della banca (cioè di contrastare il prelievo illegittimo), dall’altro la banca non ha dimostrato di aver rispettato le norme prudenziali che regolano l’utilizzo del sistema di home banking.
Tribunale penale di Parma, ordinanza del 27 aprile 2022 e Cassazione Civile, sez. I, sentenza del 20 maggio 2022 n. 16417